Il fatto
Il conto giudiziale richiesto dal giudice contabile essendo stato presentato dal soggetto consegnatario delle azioni dell’ente locale, lo ha dichiarato improcedibile e rimessa la questione al Collegio contabile. Infatti, a dire del magistrato istruttore, il soggetto che è sottoposto alla resa del conto è quello individuato dall’Ente che, ha impartito specifiche indicazioni e direttive ai fini dell’esercizio dei diritti di azionista. Inoltre, nella resa del conto il consegnatario delle azioni ha indicato esclusivamente i soli titoli materiali depositati presso la società, con conseguente incertezza delle procedure di rendicontazione adottate per i titoli dematerializzati. Anche per questi ultimi, secondo la giurisprudenza contabile, il soggetto da individuare quale agente contabile è il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”. In altri termini, i titoli dematerializzati non sfuggono alla resa del conto in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).
La conferma del Collegio contabile
Premettono i giudici contabili come, i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 del d. lgs. n. 267/2000. Il regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario. L’art. 6 del DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che “Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12). In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, evidenziato nella relazione di irregolarità, dell’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale. La giurisprudenza contabile, pertanto, ha affermato che “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l’Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99). Pertanto, il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni.
In questo caso, quindi, è compito dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell’ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Pertanto, una volta inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l’individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell’ente. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti, cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, così come affermato dall’art.9 del d. lgs. n. 175/2016, secondo cui: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”.
In conclusione, la società partecipata è responsabile solo da “debito di vigilanza” e non da “debito di custodia”, sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.
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