La vicenda
In diverse annualità l’organo di revisione contabile ha ammonito l’ente locale ad adempiere in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari alla resa dei conti degli agenti contabili. In particolare venivano segnalate le seguenti criticità dall’Organo di revisione:
a) anno 2018 veniva rilevato il permanere delle criticità nelle rendicontazioni degli agenti contabili, interni ed esterni, che tranne per il servizio economato, le loro rendicontazioni appaiono incomplete, lacunose e non affatto esaustive. Inoltre, per alcuni agenti contabili, in qualità di concessionari dei servizi dell’ente locale, nel caso di specie rileva una inadempienza contrattuale che deve essere risolta in via definitiva dall’ente;
b) anno 2019 si rilevava che, dal confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché dall’esame tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, sono state rilevate alcune discordanze tra le scritture contabili dell’Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili Esterni;
c) anno 2020, si evidenziava come, le precedenti criticità sugli agenti contabili non erano ancora state risolte. In particolare per il gestore della consegna dei loculi e delle lampade votive, alla dichiarazione del gestore non seguiva il necessario riscontro dell’ente, mentre per la gestione di una Congrega non risultava ancora presentato il rendiconto a fronte di un versamento effettuato all’ente locale.
La difesa dell’ente
A fronte dell’istruttoria e delle necessarie spiegazioni richieste all’ente locale, quest’ultimo ha evidenziato come, a fronte della mancata rendicontazione l’ente ha provveduto a dare notizia alla Procura della Corte dei Conti, con nota, a firma congiunta, del responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale. Inoltre, a causa della persistente inadempienza l’ente sta valutando di procedere ad un incarico ad un legale per tutelare i propri interessi nelle forme ritenute più idonee, verificando se del caso la possibilità di investire della cognizione la stessa magistratura contabile mediante giudizio ad istanza di parte.
Le indicazioni del Collegio contabile
A dire dei magistrati contabili di controllo, gli agenti contabili sono obbligati a presentare il conto della gestione all’ente locale entro trenta giorni dal termine dell’esercizio (artt. 611 del R.D. 827/1924 e dell’art. 233 del Tuel). Adempimento che l’ente nelle diverse annualità non ha garantito, per cui la Sezione ha invitato il Comune a risolvere dette criticità garantendo il regolare assolvimento degli obblighi di rendicontazione previsti per gli agenti contabili.
Si tratta, in altri termini, di una irregolarità contabile suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari del comune, con la conseguenza, rilevabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 148-bis TUEL, con obbligo dell’ente locale, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della delibera di accertamento, di indicare le misure correttive attuate sul ciclo di bilancio, necessarie a superare le criticità e a comunicarle alla Sezione di controllo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento