Con la radicale modifica dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 per effetto delle norme contenute nell’articolo 1, comma 637, della legge 190/2014 (Stabilità 2015), il legislatore – puntando su un nuovo approccio finalizzato a massimizzare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti – attua una revisione sostanziale della disciplina del ravvedimento operoso.
Le novità, in vigore dall’1 gennaio 2015, ampliano i vincoli temporali entro cui è possibile avvalersi dell’istituto, prevedendo come unica causa ostativa all’utilizzo dello stesso solo l’avvenuta notifica dell’atto di constatazione dell’irregolarità tributaria e di irrogazione delle sanzioni.
In conseguenza della procedura di incorporazione avvenuta nel 2012, le competenze assegnate all’Agenzia del Territorio sono state acquisite dall’Agenzia delle Entrate, comprese le attribuzioni per la riscossione dei tributi in ordine ai servizi resi per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento del catasto e il relativo controllo con le connesse funzioni concernenti l’irrogazione delle sanzioni; ragion per cui, le innovazioni apportate all’articolo 13 del Dlgs 472/1997 trovano piena applicazione anche in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali.
L’istituto del ravvedimento operoso, strumento che consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni e le omissioni commesse beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, rappresenta un elemento pregnante del sistema sanzionatorio catastale.
L’ambito di applicabilità dell’istituto deflattivo in esame è definito dall’articolo 12, comma 1, del Dpr 650/1972, secondo il quale le inadempienze degli obblighi di legge si sostanziano in due distinte condotte: le “irregolarità” riscontrate nella documentazione presentata e le “omissioni o inosservanze dei termini temporali per l’assolvimento” degli obblighi posti a carico degli intestatari di beni immobili.
Le prime sono sanabili su invito dell’ufficio, le seconde ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. L’estensione della portata applicativa della disposizione premiale in materia catastale trova, invece, fondamento nell’articolo 26 del Dlgs 472/1997, il quale dispone l’adozione di un’unica tipologia di sanzione (in luogo della pena pecuniaria e della sovrattassa) avente natura amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro da assoggettare a un procedimento di irrogazione omogeneo disciplinato dallo stesso decreto legislativo.
Le istruzione operative relative alle tipologie di ravvedimento attuabili e ai termini per il perfezionamento sono racchiuse nella circolare 2/2002 dell’ex Agenzia del Territorio. Il documento di prassi, in linea con i contenuti della circolare 198/E del 1998, precisa che le violazioni commesse in relazione a formalità catastali sono ravvedibili solo ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997 (testo in vigore dall’1 febbraio 2011 al 31 dicembre 2014) e non della lettera a), trattandosi di mancata esecuzione di singoli adempimenti alla data di scadenza prefissata dalla norma e non di omessi versamenti.
La riforma strutturale del ravvedimento operoso, generata dalle disposizioni di recente approvazione, porta a estendere l’ambito applicativo dell’istituto così come delineato dal previgente disposto normativo.
La pregressa formulazione dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 consentiva di rimediare alla violazione commessa in un arco temporale molto limitato e solo se la stessa non fosse stata già contestata e comunque non fossero già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento. Le modalità previste nell’attuale sistemazione organica del testo normativo, oltre a diminuire le cause di preclusione, rimodulano, in ragione del tempo trascorso dall’inosservanza dell’obbligo di legge al comportamento resipiscente, le riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Regolarizzazione |
Norma |
Nuovo ravvedimento |
Vecchio ravvedimento |
Entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore | lettera a-bis) | sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale | __ |
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione 1) | lettera c) | sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale | |
Entro 1 anno dall’omissione o dall’errore2) |
lettera b) | sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale | |
Entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
lettera b-bis) | sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale | __ |
Oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
lettera b-ter) | sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale | __ |
Il pagamento del tributo e della sanzione in misura ridotta, a cui vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno, può essere effettuato direttamente presso la cassa dell’ufficio provinciale – territorio dell’Agenzia dell’Entrate, ovvero, qualora si preferisca l’utilizzo del canale telematico, tramite l’apposita funzionalità per la gestione del ravvedimento operoso, predisposta all’interno degli specifici pacchetti applicativi realizzati dall’Amministrazione finanziaria per l’area catasto e cartografia. È possibile, inoltre, eseguire il versamento anche sui c/c intestati ai singoli uffici.
Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale delle somme dovute per effetto del ravvedimento.
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1) Il termine “dichiarazione” va inteso in senso lato e, quindi, comprensivo anche della nozione di “atto” o “denuncia” (circolare 192/E del 1998).
2) La lettera b) dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, per i tributi in ordine ai quali non è prevista dichiarazione periodica (quale, per esempio, gli atti di aggiornamento dei dati catastali), contempla la possibilità di regolarizzare spontaneamente gli errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro un anno dalla commissione della violazione (circolare 192/E del 1998)
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