Agenzia delle Entrate: risarcimenti e transazioni in un contratto di appalto esenti IVA

L’AE ha pubblicato la risposta ad interpello n. 223, in merito ad una controversia derivante da un contratto d’appalto per lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma di alcuni edifici

22 Novembre 2024
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Il 18 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 223, in merito ad una controversia derivante da un contratto d’appalto per lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma di alcuni edifici.

La questione nasce dalla sospensione delle attività e delle consegne parziali da parte della direzione lavori, una decisione che ha generato una disputa tra la ditta appaltatrice e il committente, risolta con il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento danni.
La principale questione sollevata riguardava la natura fiscale degli importi corrisposti come risarcimento danni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali somme, derivanti da un inadempimento o da irregolarità nell’osservanza degli obblighi contrattuali, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti, non essendo legate a prestazioni di servizi o cessioni di beni, queste somme non costituiscono un corrispettivo soggetto a IVA.

Tuttavia, l’analisi dell’Agenzia si è estesa anche alla natura dell’accordo stipulato tra le parti per risolvere la controversia. Si trattava, infatti, di una scrittura privata che formalizzava l’intesa transattiva. In merito a questo punto, l’Agenzia ha sottolineato la necessità di verificare se tale accordo fosse soggetto ad imposta di registro.

In base all’art. 29 del Testo Unico dell’Imposta di Registro, l’imposta si applica alle transazioni che non riguardino il trasferimento di proprietà o la costituzione di diritti reali. Pertanto, l’imposta si applica sugli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione stessa, senza tener conto degli obblighi di restituzione o di quelli estinti in seguito all’accordo. Nel caso specifico, poiché dall’accordo tra le parti scaturisce un obbligo di pagamento, l’Agenzia ha stabilito che si applica l’imposta di registro proporzionale al 3%.
Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un chiarimento importante per gli operatori del settore edilizio, in particolare per le imprese che si trovano a fronteggiare controversie in merito a contratti d’appalto e alle relative implicazioni fiscali. L’esclusione dell’IVA sui risarcimenti da inadempimento contrattuale è un aspetto rilevante che aiuta a chiarire la natura non commerciale di tali somme, mentre l’applicazione dell’imposta di registro sulle transazioni transattive, soprattutto in contesti legati a lavori pubblici o privati, risulta un elemento determinante nella gestione fiscale delle risoluzioni delle controversie contrattuali.

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