Con comunicato del 19/02/2015 la rivista dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:
Black list, certificazione unica, precompilata, dichiarazioni d’intento, enti non commerciali, reverse charge, Irap, Iva, split payment, ravvedimento operoso, redditometro, voluntary disclosure. Sono alcuni degli argomenti chiariti dall’Agenzia alla stampa specializzata e raccolti nella circolare n. 6/E del 19 febbraio.
Black list
L’importo di 10mila euro, oltre il quale c’è l’obbligo della “comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list”, si riferisce al complesso delle cessione di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, nell’arco dell’anno, nei confronti di operatori economici con residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata. Sono ritenute valide le comunicazioni mensili e trimestrali effettuate fino alla fine del 2014 secondo le vecchie regole.
Certificazione unica
Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge rientrano tra i “redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente” e godono di una particolare detrazione d’imposta. È necessario quindi, ai fini della dichiarazione precompilata, indicare questo reddito in modo autonomo. In caso di pignoramento presso terzi degli assegni periodici, vanno applicate le ritenute ordinarie se l’erogatore conosce la natura delle somme, perché, ad esempio, è datore di lavoro del coniuge obbligato; in questa circostanza va compilato il punto 5 della Cu.
La sezione “credito bonus Irpef” va compilata, se il punto 1 della Cu (“redditi di lavoro dipendente e assimilati) è compilato”. Se il bonus non spetta, nel campo 119 va riportato il codice 2, zero nel campo 121.
La scadenza per la trasmissione delle Certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate è il 7 marzo (quest’anno slitta al 9 marzo, perché cade di sabato). Se si riscontrano inesattezze, si può inviare una nuova certificazione, senza incorrere nella sanzione di 100 euro, entro il 12 marzo (cinque giorni dalla scadenza prevista). Passata questa data, il sostituto è comunque tenuto a trasmettere la certificazione corretta. Non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Per il primo anno di applicazione, se la certificazione contiene esclusivamente (per esempio, quelli di lavoro autonomo non occasionale), l’invio può avvenire anche dopo la scadenza, senza applicazione delle sanzioni.
Per ogni singola Cu viene definita una chiave identificativa con i seguenti elementi: codici fiscali del sostituto d’imposta e del percipiente, numero progressivo di certificazione. Quest’ultimo dato non va obbligatoriamente riportato nel modello da rilasciare al dipendente, il suo utilizzo è limitato alla procedura informatizzata.
Dichiarazione precompilata
Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sono incomplete, non vengono inserite nella dichiarazione ma mostrate in un apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle e, eventualmente, inserirle nel precompilato. Nel momento in cui la dichiarazione viene integrata, seppure con i dati indicati nel prospetto, non può essere considerata “accettata senza modifiche” e non è perciò esclusa dal controllo formale.
La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire di detrazioni e/o deduzioni è fatta sempre nei confronti del contribuente. Pertanto, se vengono disconosciute detrazioni o deduzioni per assenza dei requisiti soggettivi, imposta, sanzione e interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche se la presentazione della dichiarazione avviene tramite Caf o professionista.
Dichiarazioni d’intento
Secondo la disciplina transitoria, per le dichiarazioni d’intento, spedite con le vecchie modalità ai fornitori prima dell’11 febbraio 2015, purché non producano effetti dopo tale data, non sussiste né il nuovo obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte del dichiarante, né l’obbligo di comunicare i dati da parte del fornitore secondo le regole previgenti.
Per quanto concerne le operazioni straordinarie che devono essere evidenziate nel nuovo modello della dichiarazione d’intento barrando la casella 6 del rigo A2, la circolare precisa che si tratta di quelle che possono determinare un trasferimento di plafond tra i soggetti interessati alla stessa operazione straordinaria (affitto d’azienda, conferimento, fusione, trasformazione, eccetera).
Enti non commerciali
Le spese di pubblicità e di sponsorizzazione, sostenute dagli enti non commerciali, rientrano nella regola generale della forfetizzazione della detrazione Iva – in misura del 50% – dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, anche se relative a contratti stipulati in data precedente. A prescindere dalla data della loro sottoscrizione, rileva il momento di pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello di fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione.
La ridotta esclusione (dal 95 al 22,26%) dal reddito imponibile degli enti non commerciali, sancita dalla Stabilità 2015, riguarda tutti i dividendi percepiti, anche se prodotti nell’esercizio di impresa.
Reverse charge nel settore energetico
Tra i “certificati relativi al gas e all’energia elettrica”, ai quali la Stabilità 2015 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge, rientrano anche i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (“certificati bianchi”) e le garanzie di origine.
Irap
Il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta del 10%, introdotto dall’ultima legge di stabilità a favore dei contribuenti che non hanno lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa (articolo 88 del Tuir). Il credito d’imposta, invece, non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del Tuir.
Iva
L’aliquota ridotta del 10% riferita alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive si applica anche alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali per lo stazionamento dell’imbarcazione.
Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso Iva, presentando, entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa, indicando lo stesso credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione. È quanto chiarito dalla circolare 25/2012, che non è superata dalla circolare 32/2014: in questa sede, infatti, il caso esaminato non è quello della revoca del rimborso (in tutto o in parte), bensì, al contrario, della richiesta di rimborso di ammontare maggiore rispetto a quello originariamente chiesto in dichiarazione; in tale ipotesi, la dichiarazione integrativa va presentata entro i 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione.
Per i rimborsi superiori a 15mila euro, l’obbligo di prestazione della garanzia se si è in attività da meno di due anni riguarda esclusivamente i soggetti passivi che esercitano una “attività di impresa”, non anche i lavoratori autonomi. Il termine dei due anni è riferito a quelli antecedenti la data di richiesta del rimborso e il conteggio ha inizio con la prima operazione effettuata, non con la sola apertura della partita Iva.
Per i rimborsi richiesti prima del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014) e non ancora erogati a tale data, la garanzia non è dovuta, qualora sussistano i presupposti previsti dal nuovo articolo 38-bis del Dpr 633/1972. Se la garanzia, a quella stessa data, è stata già richiesta, il contribuente non è più tenuto a presentarla. Infine, la garanzia non può essere restituita nel caso in cui i rimborsi siano stati già erogati.
Split payment
Il nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” non si applica in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali (regime del margine, agenzie di viaggio, eccetera) che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Le PA, nell’ipotesi in cui ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, dovranno provvedere alla regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997, corrispondendo l’imposta con le modalità previste da tale procedura.
La norma sullo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito, comprese le ritenute a titolo di acconto.
Ravvedimento operoso
L’Agenzia, per agevolare la regolarizzazione delle posizioni tramite il ravvedimento operoso, estende la possibilità di usufruirne anche quando la violazione è già constatata, o siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altri accertamenti. Resta, invece, invariato l’orientamento relativo alla regolarizzazione distinta per le violazioni prodromiche oppure conseguenziali.
L’istituto di favor rei, entrato nel diritto tributario nel 1997, si applica anche alle violazioni che l’1 gennaio 2015 sono già state costatate dagli uffici finanziari ma non ancora coinvolte in accertamenti, atti liquidatori o cartelle di pagamento.
Per regolarizzare le violazioni già contestate in un pvc ma non ancora oggetto di avviso di accertamento, il contribuente può usare l’istituto del ravvedimento operoso, purché non ci siano state notifiche di atti di liquidazione o di accertamento. Tuttavia, ciò non comporta l’acquiescenza a tali rilievi, quindi il contribuente dovrà comunicare esplicitamente agli uffici i rilievi per i quali vuole prestare acquiescenza.
Il ravvedimento operoso non può essere reclamato per irregolarità riscontrate dai controlli automatizzati e dai controlli formali.
L’Agenzia ritiene che un contribuente, che abbia ricevuto avvisi di recupero di crediti d’imposta o di irrogazione di sanzioni, non possa avvalersi del ravvedimento operoso.
I tributi “periodici” e “istantanei” seguono due soglie temporali diverse, chiarite nelle circolari n. 41/2005 e n. 2/2011, tuttavia in virtù del favor rei, e grazie alle disposizioni della legge di Stabilità 2015, sarà possibile usufruire del ravvedimento per le violazioni constatate entro il 2014, purché in merito non siano stati notificati atti di accertamento o di liquidazione.
Reddito d’impresa
Le società o associazioni (articolo 5 Tuir) hanno l’obbligo di compiere i versamenti di competenza entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Non è rilevante, a tal fine, il momento in cui è presentata la domanda purché sia entro i limiti di legge.
Per usufruire della detassazione del 90% delle plusvalenze provenienti dalla cessione di beni immateriali il reinvestimento deve riguardare almeno il 90% dell’importo del corrispettivo della cessione.
Redditometro
Ai fini del redditometro il contribuente può giustificare, in sede di contraddittorio, l’incremento patrimoniale fornendo la prova che la disponibilità si è formata in anni precedenti. Disponibilità che, in questo caso, non rileva per l’anno in esame; tuttavia l’Agenzia ha la possibilità di attivare un altro controllo, usando lo strumento accertativo più idoneo, sulle annualità antecedenti, in cui la provvista si è formata.
A tutto campo le nuove regole di estinzione delle società
A proposito delle società estinte e della retroattività della nuova disciplina introdotta dall’articolo 28 del 175/2014 (si tratta del “decreto semplificazioni”; la norma prevede che l’estinzione della società di capitali ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, ha effetto, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese), l’Agenzia risponde che la procedura va applicata a tutti gli avvisi di accertamento notificati alle società cancellate dal registro delle imprese, compresi quelli, quindi, riferiti ad attività di controllo relative a periodi precedenti all’entrata in vigore del decreto semplificazioni, ovvero al 13 dicembre 2014, riguardanti società che, a quella data, avevano già chiesto la cancellazione dal registro o ne erano già state cancellate. Stessa ratio, per gli atti interessati da contenzioso, notificati prima dell’entrata in vigore del decreto e relativi a società estinte prima del 13 dicembre 2014.
Gli eventuali avvisi di accertamento sono recapitati alla società estinta (ed entro cinque anni dalla cancellazione) presso l’ultimo domicilio fiscale comunicato. L’atto è impugnabile dai soggetti responsabili previsti dall’articolo 2495 cc e/o 36 del Dpr 602/1973, che possono essere, secondo i casi, i liquidatori, gli amministratori o i soci.
Rimanendo in tema di aziende che escono di scena, ai fini fiscali, tra i “beni sociali” distribuiti ai soci dagli amministratori o dai liquidatori nel periodo di chiusura dell’impresa, s’intendono compresi, anche se non specificato dalla norma (articolo 36, comma 3, del Dpr 603/1973), le eventuali distribuzioni di denaro.
I liquidatori, se non vogliono rimetterci di tasca propria, nel piano di restituzione dei crediti, devono innanzitutto provvedere a soddisfare i debiti con il Fisco, rinviando a un secondo round l’assegnazione dei beni ai soci o il rimborso dei crediti superiori a quelli di natura tributaria. Per il resto, va bene seguire le norme civilistiche.
Fin qui, si è sempre parlato delle società di capitali, perché la disposizione introdotta dal “decreto semplificazioni” sull’estinzione d’impresa, nomina “letteralmente” le imprese dell’articolo 2495 del codice civile. In realtà, la norma è applicabile anche alle società di persone, ferma restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria.
Società in perdita sistemica
La disciplina sulle società in perdita sistemica, attualmente trova applicazione dal settimo anno di attività dell’azienda, dopo che il “decreto Semplificazioni” (Dl 175/2014) ha esteso da tre a cinque periodi d’imposta il cosiddetto periodo di osservazione per l’applicazione delle regole.
Voluntary disclosure
In caso di violazione degli obblighi dichiarativi sugli investimenti detenuti nei paradisi fiscali, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la regola sul raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento e quella della presunzione che l’investimento realizzato in tali paesi è frutto di evasione, siano applicabili a tutti gli anni d’imposta per i quali i termini per l’accertamento non siano scaduti al momento di entrata in vigore del decreto sul contrasto ai paradisi fiscali (Dl 78/2009).
Altro chiarimento in materia di collaborazione volontaria riguarda i “soggetti collegati” da indicare nel modello. L’Agenzia precisa che si tratta dei soggetti collegati alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, ma comunque terzi rispetto alla procedura attivata. Ad esempio, soci o associati.
E’ ammessa l’adesione alla voluntary disclosure, conclude l’Agenzia, nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato definito prima della presentazione dell’istanza stessa. In questa ipotesi, infatti, il contribuente, con la definizione, ha rimosso la causa ostativa.
PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
LE FUNZIONI ECONOMALI NEGLI ENTI LOCALI Guida operativa alla gestione • Spese con fondo economale con Schema di Regolamento di Economato |
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