Le disposizioni previste dall’art.7, comma 5, del d.l.78/2015 prevedono che il 10% dei proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili sia destinata all’estinzione anticipata dei mutui, il problema che si pone riguarda il caso nel quale l’alienazione del bene immobile sia destinata a compensare dei lavori pubblici (Art.191 d.lgs.50/2016), trattandosi in questo caso di un mero trasferimento di titolarità del bene immobile, a compensazione delle opere pubbliche, si pone il problema se sia o meno applicabile la citata normativa circa l’accantonamento del valore del 10% da destinare all’estinzione anticipata di parte dei mutui dell’amministrazione.
Con opportuna relazione di dettaglio la Corte dei conti con la deliberazione n. 240/2016 risponde al dubbio avanzato da un Comune.
IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO E LA SUA EVOLUZIONE
In merito al concorso anche delle autonomie locali alla riduzione del debito nazionale, il d.l.69/2013 all’art.56-bis, comma 11, prevedeva per gli enti locali come una quota del 10% derivante dall’alienazione di beni immobili alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Tale norma è stata dichiarata dalla Consulta incostituzionale (sentenza n.189/2015), in quanto diretta ad incidere, per gli enti locali che non abbiano situazione di mutui da ridurre, sulla destinazione delle citate risorse equivalente per la riduzione del debito pubblico nazionale.
Novità editoriale:
L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi
di Marcella Mulazzani
Quest’opera illustra il nuovo ordinamento contabile che richiede l’applicazione di 18 principi contabili generali e 4 principi contabili applicati: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato del gruppo dell’amministrazione pubblica locale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento