Alienazione di terreni comunali tramite trattativa privata. Pubblicita’

23 Marzo 2016
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Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia emana in data 21/03/2016 il seguente parere avente ad oggetto “Alienazione di terreni comunali tramite trattativa privata. Pubblicità”.

Domanda

Il Comune, che non si è ancora dotato di un regolamento in materia di alienazione del proprio patrimonio immobiliare, di cui all’art. 12, comma 2[1], della legge 15 maggio 1997, n. 127, avendo esperito un’asta pubblica, andata deserta, intende ora indire una trattativa privata, ai sensi dell’art. 55[2] del regio decreto 17 giugno 1909, n. 454[3], al fine di alienare beni immobili del valore stimato di euro 390.000,00.

L’Ente chiede di conoscere se la pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura all’albo comunale e sul sito Internet sia sufficiente a ritenere rispettato il requisito dell’adeguata pubblicità.

Risposta

Anzitutto, occorre rilevare che l’art. 3, primo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783[4], dispone che «La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall’amministrazione demaniale in conformità del regolamento per la esecuzione della presente legge.» e che il R.D. 454/1909 nulla dispone in merito alle forme di pubblicità da osservarsi ove si ricorra alla trattativa privata[5].

Occorre, poi, chiarire che la previsione di ‘adeguata pubblicità’ è contenuta nel già richiamato art. 12, comma 2, della legge n. 127/1997, il quale consente ai comuni e alle province di alienare il proprio patrimonio immobiliare derogando alla specifica disciplina di settore ed a quella concernente la contabilità generale degli enti locali, ma osservando, comunque, i princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, a condizione che essi si dotino di un apposito regolamento, che assicuri criteri di trasparenza e «adeguate forme di pubblicità» per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

In tale contesto, quindi, la valutazione dell’adeguatezza spetta unicamente all’ente locale, al quale il legislatore rimette la scelta, di natura discrezionale, di individuare le forme di pubblicità da garantire.

La medesima considerazione vale anche con riferimento al caso di specie nel quale, in assenza di previsioni fornite dalla normativa di settore, il Comune, in ossequio ai generali principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento dell’azione amministrativa, intende diffondere, con modalità che esso stesso può individuare discrezionalmente, l’avviso di indizione della trattativa privata.

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NOTE

[1] «I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato.».

[2] Il cui primo comma prevede (analogamente a quanto dispone l’art. 9, primo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783) che «È data facoltà all’Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più diserzioni di incanti, purché il prezzo e le condizioni dell’asta o dell’ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell’Amministrazione stessa.».

[3] «Regolamento per l’esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato».

[4] «Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato».

[5] Prescrivendo, invece, rigorose forme di pubblicazione degli avvisi di indizione degli incanti.

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