Alla Sezione Autonomie le incongruenze dei principi contabili sul riversamento dei proventi da Autovelox

3 Ottobre 2018
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I principi dettati, nell’esempio n.4 dell’Allegato del Decreto sull’armonizzazione, dedicato all’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della strada, precisano che:

• il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale” e stabilisce, in ossequio ai principi generali dettati in materia di entrate, che “Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada);

• per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione;

• per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada.

La sopra indicata ricostruzione dei principi della contabilità armonizzata, porta alla conclusione, secondo la Corte dei conti del Veneto (deliberazione 26/09/2018 n.323), della possibile previsione della deducibilità (soltanto) del FCDE e dei compensi all’eventuale concessionario, senza consentire l’ulteriore facoltà di detrazione, prima del doveroso riparto delle risorse in esame, degli oneri amministrativi interni sostenuti dal Comune.

La destinazione dei proventi da autovelox

La questione posta da un Comune riguarda la corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati con apparecchi elettronici, da versare a favore dell’ente proprietario della strada, e se sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno. Tale disciplina è prevista dall’art. 142 del “Codice della strada” il quale, dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni (commi da 1 a 12), stabilisce la spettanza dei relativi proventi con l’attribuzione “in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater”, nel rispetto del principio di territorialità della sanzione (comma 12-bis).

La destinazione delle quote ricevute sia dall’ente titolare del diritto dominicale sulla strada che dall’ente accertatore della sanzione, sono destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Il dubbio della Corte dei conti

Se si dovessero seguire i principi della contabilità armonizzata, allora di dovrebbe concludere che il riversamento del 50% all’ente proprietario della strada dovrebbe avvenire scontando esclusivamente le spese di accertamento e di riscossione versate al concessionario, mentre se l’attività è prestata in via diretta dal comune non vi sarebbero ulteriori spese da dedurre, con l’illogica conseguenza di portare i Comuni a dover prediligere l’integrale esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle sanzioni in parola, i cui oneri, come sopra riportato, possono essere detratti dall’ammontare delle somme da ripartire secondo quanto previsto dalle regole contabili vigenti, rispetto all’espletamento della funzione con mezzi propri. Tale soluzione appare, inoltre, non coerente con il principio del contenimento della spesa pubblica che informa l’attuale sistema giuridico. Infatti, secondo il Collegio contabile, l’intento del legislatore è quello di considerare le spese di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente accertatore da destinarsi anche al “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale”.

Il rinvio alla Sezione Autonomie

Tali elementi sono sufficiente per deferire alla Sezione Autonomie la seguente questione di massima “si chiede se, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità secondo le previsioni di cui all’art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 285/1992, da versare a favore dell’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno”.

 

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