È illegittima la delibera con cui il consiglio comunale revoca la nomina di un rappresentante della maggioranza consiliare presso la comunità montana in ragione dell’assenza a due sedute del consiglio della comunità, ove il consigliere interessato abbia rappresentato al sindaco che la sua assenza era dipesa da gravi ragioni di famiglia, manifestando la sua piena adesione alla volontà della maggioranza consiliare.
(TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, sentenza del 13 aprile 2010, n. 461)
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