Amministratori

Alex 2 Popa 2 9 Giugno 2010
Modifica zoom
100%

Non è consentito l’erogazione del gettone di presenza in favore dei componenti della Conferenza dei capigruppo, così come, a maggior ragione, non è legittima tale erogazione ai consiglieri che partecipino alle sedute della Conferenza per la programmazione, atteso che tale organismo manca di ogni requisito per consentirne l’assimilazione alle commissioni consiliari permanenti in relazione al disposto di cui all’art. 82, c. 2, Tuel. Va peraltro considerato che, tenendo conto di quanto prospettato dal Comune richiedente il parere e dovendosi dare atto che il Regolamento comunale prevede che i compiti di programmazione e di coordinamento facciano capo all’apposita Conferenza di programmazione, ove mai alla Conferenza dei capigruppo dovessero essere assegnate funzioni tipiche di una commissione consiliare permanente, e solo in tale caso, ai suoi componenti potrebbe essere legittimamente erogato il gettone di presenza: infatti in tal caso verrebbe a configurarsi una vera e propria commissione consiliare sia pure con diverso nomen iuris; fermo restando che, qualora la Conferenza si riunisca per lo svolgimento dei compiti suoi tipici, non spetterà alcun gettone di presenza.

(Corte dei conti-Liguria, deliberazione n. 7/2010 del 16 marzo 2010)

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento