In caso d’inadempienza dei comuni agli obblighi d’effettuazione della raccolta differenziata e, nelle fasi acute della crisi, di raccolta pura e semplice dei rifiuti che venivano per un lungo tempo abbandonati in modo incontrollato per le pubbliche vie, deve ritenersi legittimo il decreto di rimozione del Sindaco e scioglimento del comune ex art. 142, c. 1-bis, D.lgs. 267/2000, considerato che le sollecitazioni e le diffide impartite dal sottosegretario delegato per la gestione dell’emergenza o, per suo conto, dalla sua struttura, sono sufficienti ad integrare il disposto normativo soprarichiamato.
(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 31 marzo 2010, n. 1825)
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