Anac sui requisiti delle società in house 

Italiaoggi
9 Giugno 2023
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di ANDREA MASCOLINI (ItaliaOggi 09/06/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l

Le società in house che non rispettano il requisito del controllo effettivo da parte dell’amministrazione o dell’ente controllante, oppure che presentino cause ostative di iscrizione, non possono essere iscritte nell’elenco Anac delle stazioni appaltanti. In queste condizioni risulta illegittimo operare mediante affidamenti diretti attraverso le proprie società in house da parte degli enti controllanti. Lo ha precisato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 232 del 24 maggio 2023 che ha respinto la domanda di un comune campano di essere accreditato nell’elenco delle società in house. Un primo elemento evidenziato dall’Autorità presieduta da Giuseppe Busia ha riguardato la carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività (ma in realtà non era proprio previsto) del comitato di controllo. Ad avviso dell’Anac «tale grave carenza, associata al modus operandi che contraddistingue le società appartenenti al cosiddetto sistema Asmel confermata sia nell’istruttoria che in diverse pronunce dell’Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commercialee profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli enti locali consorziati sotto l’egida formale degli affidamenti in house providing». Ciò premesso l’Autorità anticorruzione ha dedotto che tale situazione di fatto «rende la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all’iscrizione dell’amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati». Un secondo profilo attiene al fatturato realizzato dalla società consortile nel triennio 2019-2021 con riferimento all’avvenuta acquisizione delle quote sociali ad opera di altra società ubicata in altra regione del meridione a far data 29.10.2018, non comunicato in Camera di commercio. Su questo profilo l’Anac ha rilevato che non risulta minimante comprovato da riscontri documentali, anzi sul sito amministrazione trasparente della società consortile non compare fra i soci la società calabresee non risulta neanche l’atto di trasferimento delle quote sociali a quest’ultima. L’Anac ha bocciato senza appello la domanda di iscrizione: «nessun rilievo può avere il tentativo in extremis della società di adeguarsi pro futuro ai rilievi posti. La normativa di riferimento, così come confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, prevede infatti che i requisiti dell’in house providing debbano essere posseduti dalla società già al momento dell’affidamento e, conseguentemente, della domanda di iscrizione e devono essere successivamente confermati negli anni, in quanto la determina di iscrizione nell’elenco non produce effetti costitutivi. La mera presentazione della domanda, infatti, abilita le amministrazioni, sotto la propria responsabilità, a procedere con gli affidamenti diretti». Per l’Anac quindi non risulta in alcun modo superabile la rilevata non conformità del fatturato e pertanto, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli sul controllo analogo, non era possibile l’iscrizione della società consortile nell’elenco Anac delle stazioni appaltanti.

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 9 giugno 2023.

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