Anche il bilancio tecnico alla banca dati delle Pa

Patrizia Ruffini – La Bdap ha attivato il canale per l’invio del documento previsto dalla riforma 2023

Il Sole 24 Ore
23 Settembre 2024
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La Bdap ha attivato il canale per l’invio del documento previsto dalla riforma 2023
Dal 10 settembre scorso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) è pronta ad accogliere il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, introducendo una significativa innovazione: il monitoraggio del documento tecnico approvato, prima del suo passaggio agli organi politici di giunta e consiglio.

In linea con il Dm del 23 luglio 2023, che ha definito le tempistiche e la procedura di formazione del bilancio di previsione, la Bdap ha introdotto la nuova categoria «Bilancio di previsione trasmesso all’organo esecutivo» a partire dal 2025. Gli enti possono ora inviare facoltativamente il bilancio tecnico alla Bdap, una volta definitivamente elaborato, prima di procedere all’invio alla giunta. Continuano a rimanere valide le categorie preesistenti «Approvato dalla giunta o dall’organo esecutivo (invio facoltativo)» e «Approvato dal consiglio o dal commissario».

Il monitoraggio mira a una verifica preliminare del bilancio tecnico entro i tempi stabiliti dal Dm del 23 luglio 2023, il quale ha migliorato notevolmente la puntualità nell’approvazione dei bilanci di previsione. Al 2 settembre, solo 214 Comuni su 7905 hanno mostrato ritardi nell’invio dei bilanci di previsione 2024-2026, con 124 di questi situati in Sicilia, dove a settembre 2024, il 32% degli enti rimaneva inadempiente. L’obbligo di inviare i bilanci, gli allegati e gli indicatori alla Bdap deve essere rispettato entro 30 giorni dal termine fissato per legge.

Le prossime scadenze sono il 30 ottobre 2024 per il bilancio consolidato 2023 (limitatamente agli enti obbligati), il 30 gennaio 2025 per il bilancio di previsione 2025-27 (salvo proroghe), e il 30 maggio 2025 per il rendiconto del 2024. Le sanzioni per il mancato invio dei documenti, oltre a quelle previste dall’articolo 141 del Tuel, precludono agli enti locali di effettuare nuove assunzioni di personale in qualsiasi forma contrattuale, fino al completo adempimento degli obblighi. È vietato poi stipulare contratti di servizio con enti privati che presentino caratteristiche elusive.

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