a) in caso di mancato riaccertamento straordinario dei residui, ovvero in caso di rilievi del MEF o della Corte dei conti, si concede agli enti locali una seconda chance per poter correggere gli errori dell’emersione di un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario al fine di poter fruire della agevolazioni previste dal DM 2/4/2015 (ossia ripartire in quote costanti il disavanzo per un periodo di 30 anni);
b) la possibilità di poter modificare la durata originaria del piano a suo tempo presentato, nel caso in cui il rapporto tra passività da ripianare ed impegni di cui al titolo I siano superiori ad una certa soglia (in presenza di un rapporto fino al 20 per cento la durata del piano deve essere pari a 4 anni; per un rapporto superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento la durata è pari a 10 anni; qualora il rapporto sia superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento la durata è pari a 15 anni; qualora superiore al 100 per cento la durata del piano è pari a 20 anni). Si ricorda come per potersi avvalere di detta possibilità, gli enti in riequilibrio dovranno seguire la seguente procedura:
a) comunicare l’intenzione di avvalersi di un maggiore o minore periodo di durata del piano finanziario mediante autorizzazione del Consiglio comunale entro il 15/01/2018 da comunicare alla Corte dei conti e al Ministero dell’Interno;
b) approvare il piano di riequilibrio rimodulato entro e non oltre 45 giorni dalla citata data di comunicazione.
In sede di udienza, il Comune ha depositato la deliberazione del Consiglio comunale del 08/01/2018 n.1 di avvalersi della rimodulazione del piano e successivamente trasmessa, in data 21/02/2018, sia al Ministero dell’Interno che alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo.
Le decisioni del Collegio amministrativo della Campania
Preso atto della documentazione depositata, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l’ordinanza 09/04/2018 n.2260 ha evidenziato quanto segue:
- deve essere disposta la sospensione della procedura esecutiva in applicazione del disposto dell’art. 243 bis, comma 4, TUEL, ai sensi del quale “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”;
- il giudizio di ottemperanza deve essere equiparato alle procedure esecutive ai fini dell’applicabilità dell’art. 243 bis, comma 4, TUEL, in ragione della necessaria tutela della par condicio creditorum, visto anche il nesso tra debiti fuori bilancio e piani di riequilibrio (cfr. Tar Campania, Napoli, VII, ordinanza n. 913/2017).
Sulla base delle disposizioni sopra indicate, pur in assenza di un espresso richiamo della normativa alle sospensioni delle procedure esecutive per i piano di riequilibrio finanziari pluriennali, deve estendersi anche alla rimodulazione del piano la sospensione di tutte le procedure esecutive fino ad approvazione o rimodulazione dello stesso, in quanto la ratio sottesa alla predetta possibilità sembra essere identica a quella della procedura ex art. 243 bis.
La conferma anche dal TAR siciliano
Sulla sospensione delle procedure esecutive si è successivamente adeguato anche il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza 24/04/2018 n.853 ha stabilito quanto segue “il Comune ha approvato la nuova delibera di C.C. n. 1 del 9.1.2018, in pubblicazione dall’11.1.2018 al 26.1.2018, di rimodulazione del piano di equilibrio finanziario, avente immediata esecutività e che da tale (ri)approvazione discendono conseguentemente e nuovamente gli effetti ex art. 1 comma 714 bis della Legge di stabilità per il 2016, ovvero la sospensione delle procedure esecutive sino all’approvazione (o al diniego) da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 243 bis comma 4 del d.lvo 267/2000”. Pertanto, per il Collegio amministrativo la sospensione del giudizio di ottemperanza sarà operativa fino alla data di approvazione o di diniego della Corte dei conti del piano finanziario pluriennale presentato dal Comune, verificando che il citato credito sia stato correttamente inserito nel piano ai fini della sua liquidazione.
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