Anche per il PNRR prima dell’affidamento dell’incarico esterno l’ente è obbligato ad un interpello interno

29 Aprile 2024
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Solo attraverso l’esito infruttuoso da parte dell’Ente della preventiva procedura di interpello, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) d.lgs. 165/2001, l’ente può avviare una selezione per un incarico esterno di natura autonoma e ciò anche se il conferimento dell’incarico è finalizzato all’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n. 108/2024).

I rilievi dei giudici contabili

Ai sensi dell’art.1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311, gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti hanno l’obbligo di trasmettere alla Magistratura contabile degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla pubblica amministrazione, a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell’organo di revisione dell’ente. La giurisprudenza contabile ha affermato che “l’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l’obbligo di rimuovere, ove possibile, l’atto con un provvedimento di secondo grado e dall’altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere” (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).

In merito, invece, ai presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono, specificamente, enucleati dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Con particolare riferimento al PNRR, in assenza di professionalità all’interno delle procedure svoltesi ai sensi dell’art. 10, comma, 4 d.l. n. 44/2021, le risorse finanziarie trasferite possono essere utilizzate dagli enti locali per la selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. contratti di collaborazione autonoma, da stipularsi secondo lo schema allegato alla circolare e da svolgersi senza vincolo di subordinazione, devono avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso onnicomprensivo massimo annuo di euro 38.366,23.
Precisati i presupposti per l’attivazione di professionalità esterne, il Collegio contabile ha rilevato l’assenza nella documentazione in atti il riferimento all’infruttuoso esperimento da parte dell’Ente della preventiva procedura di interpello, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) d.lgs. 165/2001.

L’ente ha, pertanto, trasmesso con successiva nota, pubblicato nel proprio sito istituzionale avente ad oggetto “Avviso di interpello rivolto ai dipendenti del Comune per l’acquisizione della disponibilità al conferimento di un incarico di esperto tecnico, con profilo junior”. La sua pubblicazione è avvenuta prima dell’avviso per la ricerca di professionalità esterne. D’altra parte, nello stesso avviso pubblico di procedura comparativa si legge “Visto l’atto di interpello andato deserto di richiesta di un profilo tecnico”.
In questo caso, a dire del Collegio contabile, è possibile ritenere superato il rilievo emerso in prima battuta circa la supposta mancanza dell’attivazione della preliminare procedura di ricerca di professionalità interne.
Pertanto, essendo soddisfatti anche gli altri elementi previsti dalla normativa per il conferimento degli incarichi autonomi esterni, il Collegio contabile ne ha accertato la relativa conformità.

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