ANCI – L’incompatibilità con il pubblico impiego

28 Gennaio 2015
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Dal servizio ANCI risponde è stata pubblicata la risposta alla seguente domanda

Domanda:

Il Comune, ad esito di selezione pubblica, intende assumere a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 il direttore di farmacia. Il candidato vincitore, come da visura camerale, ricopriva il ruolo di Amministratore Unico presso una società (a scopo di lucro) a responsabilità limitata con unico socio. Il candidato era proprietario al 100% della società. La società è in corso di scioglimento e liquidazione (data di iscrizione scioglimento: 18/11/2014) ed il candidato è stato nominato liquidatore con atto del 4/11/2014.
Si chiede se sia possibile assumere la persona prima che sia terminata la fase di liquidazione della società con la conseguente cessazione dal registro imprese o se invece, sussistano motivi di incompatibilità.

Risposta:

Si ritiene che sia necessario attendere il termine della procedura di liquidazione della s.r.l. con unico socio, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, per poter procedere all’assunzione dell’unico socio, attualmente commissario liquidatore della società stessa, senza che possano configurarsi cause di incompatibilità. Si ricorda, infatti, che – ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano le caratteristiche di abitualità e professionalità e di conflitto di interessi. Riguardo al primo aspetto, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, il dipendente pubblico non può “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Nel caso concreto, la società è giuridicamente ancora esistente, con la conseguenza che il soggetto che l’amministrazione vorrebbe assumere si trova attualmente – e fino al completamento della procedura di estinzione della società – in una delle fattispecie elencate dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/57 come cause di incompatibilità con il pubblico impiego.

 

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