DOMANDA:
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 50/2015 si chiede :
a) se la disposizione che consentiva per le prestazioni di servizio o forniture inferiori ad € 20.000,00 di acquisire l’autocertificazione del durc o se lo stesso debba essere sempre acquisito on line;
b) se per gli affidamenti di patrocinio legale (es. incarichi per resistere al tar o giudice del lavoro) e consulenze affidate in base al relativo regolamento a soggetti titolari di partita iva debba essere acquisito il cig;
c) per le forniture economali es. acquisti sul mepa (il vigente regolamento pone il limite di € 1.000,00) acquisite in base al codice degli appalti debba essere acquisito il cig e se deve provvedere agli adempimenti previsti D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente ed in caso affermativo con quali modalità.
RISPOSTA:
a) L’art. 4, comma 2, D.L. n. 70/2011 aveva introdotto nel previgente codice il comma 14 bis all’art. 38, che prevedeva per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, che i soggetti contraenti potessero produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 50/2016, per cui attualmente anche per le acquisizioni di beni e servizi inferiori ad € 20.000,00 occorre acquisire il durc on line.
b) In merito agli affidamenti di patrocinio legale, occorre preliminarmente verificarne la natura giuridica, ossia se costituiscono un appalto di servizi o una prestazione di lavoro autonomo (ex art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001), ai quali l’amministrazione può ricorrere a condizione della insussistenza di adeguate professionalità interne e che la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata. L’appalto di servizi viene in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione di contenuto più ampio del patrocinio giudiziale, concernente un complesso di attività legali. Il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, invece è inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. determinazione Avcp n. 4/2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR). I contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, in quanto inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, sono esclusi dall’obbligo di richiesta del codice CIG. Devono invece ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, ora regolati dall’art. 17 del D.Lgs. 50/2016.
c) Le Linee Guida dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, nella parte in cui si occupano dell’obbligo di adeguata motivazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016), ne consentono una attenuazione per gli “affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando l’acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell’amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice”. Non è chiaro se con la dizione “forniture economali” la scrivente amministrazione si riferisca alle spese economali, ossia quelle effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, con l’utilizzo di contanti, a condizione che: – si tratti di spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della stazione appaltante; – si tratti di spese tipizzate dalla stazione appaltante in un proprio regolamento; – non si tratti di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto. In presenza di tali presupposti, pertanto, le spese economali sono sottratte alla disciplina della tracciabilità ed escluse dall’obbligo di richiedere il codice CIG, in quanto non originate da contratti di appalto. E’ importante però distinguere tra gli acquisti in economia (afferenti alla funzione degli appalti), che soggiacciono agli obblighi di tracciabilità, e gli acquisti in economato (afferenti ad una funzione distinta dagli appalti), che ne sono esenti.
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