L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un Comune:
DOMANDA:
L’art. 20 del CCNL 6.07.1995 prevede e disciplina i “permessi brevi”, quantificati nella misura massima di 36 ore annue. Si chiede: – l’espressione “il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro …” deve essere intesa che il permesso breve può essere usato soltanto per interrompere/assentarsi dal lavoro e quindi non per giustificare una entrata in servizio oltre l’orario previsto/consentito? – Per la fruizione, deve sempre esserci una domanda (del dipendente) ed una autorizzazione (del dirigente) oppure il tutto può essere/rimanere a livello verbale e in questo caso l’Ufficio Personale sulla base di cosa giustifica d’ufficio l’assenza? – L’espressione “36 ore annue” significa che la fruizione deve avvenire solamente ad ore intere o è possibile fruire tali permessi anche frazionati a minuti purché sia rispettato il limite annuo di 36 ore? – L’espressione “secondo modalità individuate dal dirigente” significa che lo stesso programma il recupero tenendo conto esclusivamente delle esigenze del servizio senza dover quindi mediare con le esigenze/disponibilità del dipendente? – L’espressione “in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione” significa che in tale ipotesi deve necessariamente effettuarsi la decurtazione stipendiale e pertanto non è possibile attingere ad eventuale “plus orario” ordinario o ad eventuali prestazioni straordinarie per compensare il mancato recupero?
RISPOSTA:
I permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 6.07.1995 non possono in nessun caso essere superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché quest’ultimo sia di almeno 4 ore consecutive. Sulla base dell’ampia e generica formulazione della disciplina contrattuale, l’utilizzo dei permessi di cui si tratta è possibile anche, eventualmente, per periodi di tempo inferiori all’ora. Essi possono essere utilizzati anche per posticipare l’orario di entrata al lavoro, così come definito dall’Ente e, quindi, eventualmente per giustificare un possibile ritardo del dipendente. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario il rispetto integrale delle regole stabilite nell’art. 20 del CCNL del 6.7.1995. Pertanto, la fruizione del permesso deve essere sempre preventivamente autorizzata dal dirigente dell’unità organizzativa presso cui presta servizio il dipendente, che ne deve fare richiesta in via preventiva. Ciò serve ad escludere che i permessi in oggetto possano essere utilizzati direttamente ed automaticamente dal dipendente per giustificare eventuali ritardi eccedenti la normale flessibilità in entrata al lavoro come determinata dall’ente. Il dipendente per avvalersi del beneficio deve presentare una specifica richiesta al dirigente dell’ufficio di appartenenza. Non essendo prevista alcuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio, la valutazione del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi addotti dal dipendente, ma in via assolutamente prioritaria sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio. Il dipendente non ha alcun “diritto” alla concessione dei permessi brevi, in quanto spetta sempre al datore di lavoro pubblico valutare se concedere o meno il permesso. “In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione”. La contrattazione non prevede la possibilità di attingere ad eventuale “plus orario” ordinario o ad eventuali prestazioni straordinarie. Il mancato rispetto dell’obbligo di recupero dei permessi, anche sotto il profilo delle modalità a tal fine stabilite dal dirigente, può comportare oltre alla decurtazione del trattamento economico, anche l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari connesse all’inosservanza delle disposizioni di servizio e di quelle connesse al rispetto dell’orario di lavoro. Tuttavia, trattandosi di regole finalizzate prevalentemente alla tutela di un interesse organizzativo ed economico del datore di lavoro pubblico, si ritiene (in questo senso anche l’Aran) che l’amministrazione potrebbe anche ammettere, assumendosi ogni responsabilità in proposito, che il dipendente, in casi eccezionali, possa recuperare le ore di permesso breve fruite anche al di là del termine stabilito, come regola generale (mese successivo).
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