ANCI risponde – Il costo di costruzione.

L’ANCI risponde pubblica la risposta al seguente quesito avanzato da un Comune.

DOMANDA:

Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’adozione di un Programma Integrato di Intervento conforme alle disposizione del Piano di Governo del Territorio. Il P.I.I. in questione prevede, quale standard qualitativo, la realizzazione di alcuni posti auto interrati pubblici, con relative strutture e rampa di accesso, il cui valore complessivo desunto dal computo metrico estimativo allegato è stimato in € 387.864,65 Contestualmente l’operatore ha proposto di scomputare da tale importo gli oneri di urbanizzazione primaria e gli oneri di urbanizzazione secondaria, il cui importo è di circa 36.396,00 € in virtù della realizzazione diretta dell’opera pubblica suddetta. A ciò si aggiunge un’ulteriore richiesta da parte dell’operatore volta allo scomputo del Costo di Costruzione per un importo indicativo di 70.000 €. Cio’ posto si chiede un parere sulla legittimità della richiesta di scomputo del costo di costruzione, in virtù delle opere eseguite dal proponente il P.I.I. e dello standard qualitativo proposto.

RISPOSTA:

La lett. g) del comma 1 dell’art. 32 del codice dei contratti pubblici prevede che “i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza”. A sua volta il comma 2 del cit. art. 16 dispone che “la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”. Infine il comma 5 dell’art. 28 della n. 1150/42 stabilisce che “ L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”. Le normative vigenti prevedono e consentono dunque lo scomputo solo in relazione alla parte di contributo relativa alle opere di urbanizzazione e non anche alla parte afferente al cd. costo di costruzione. Trattandosi peraltro di due componenti diverse del contributo (come affermato anche dall’ANAC con il parere AG 32/2011 il contributo consiste di due parti: “una parte, di natura contributiva, afferente alle spese per l’urbanizzazione del territorio, che costituisce una modalità di concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti dall’incremento del carico urbanistico; una parte, di natura impositiva, che deriva dall’aumento della capacità contributiva del titolare dell’opera, in ragione dell’aumento del proprio patrimonio immobiliare”. Anche la giurisprudenza ha più volte chiarito del resto che “il contributo sul costo di costruzione consiste in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali, in quanto il prelievo non si basa, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insediamento di un nuovo edificio ma sull’incremento di ricchezza immobiliare determinato dall’intervento edilizio” (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 25 marzo 2011, n. 469). Diversamente gli oneri di urbanizzazione sono considerati “corrispettivi di diritto pubblico” (Tar Reggio Calabria, I, 6 aprile 2011, n. 260) e sono dovuti in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio (Cons. Stato, V, 23 gennaio 2006, n. 159”), si è dell’avviso che lo scomputo sia ammissibile solo in relazione al valore relativo alla parte concernente gli oneri di urbanizzazione (esclusivo riferimento a tali oneri è contenuto inoltre anche all’art. 45 della LR Lombardia n. 12/2005).

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