DOMANDA:
Legge n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) – art.1 – comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche’ la possibilita’ di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidita’ di cui agli articoli 2e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Si chiede di chiarire se tale sospensione sia riferita esclusivamente alla IUC quale tributo locale, ovvero ad aumenti di altre imposte non rientranti fra i tributi locali in senso stretto, ancorché previsti da deliberazioni assunte antecedentemente alla approvazione della legge 208/2015 e gia’ in vigore al 1.12.2015 – in particolare l’imposta di soggiorno.
RISPOSTA:
Come si evince anche dalla Nota di commento alla legge di stabilità per il 2016 elaborata dall’IFEL per conto dell’Anci (si veda a pagina 20 del documento rinvenibile sul sito), il comma 26 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016, rispetto a quelli deliberati per il 2015. Pertanto, si ritiene che il blocco riguardi anche l’imposta di soggiorno; nel senso che non è possibile introdurla con effetto nel 2016 e non è nemmeno possibile apportare degli incrementi alle aliquote già in vigore nel 2015.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento