Anci Risponde – Riserva in c/capitale e altri accantonamenti

Gli esperti della Fondazione ANCI (IFEL) hanno risposto a un quesito posto da un comune sulla differenza tra il fondo di riserva in c/capitale e altri accantonamenti.

Quesito

Il piano dei conti standard armonizzato prevede (U.2.5.01.00.000) un fondo di riserva e altri accantonamenti in c/capitale. Innanzitutto si chiede quale sia la differenza tra il fondo di riserva in c/capitale (U2.05.01.01.000) e altri accantonamenti in c/capitale (U2.05.01.99.000).

Inoltre, poiché questa Amministrazione nel predisporre il bilancio di previsione 2017-2019 ha un surplus di entrate in c/capitale rispetto alle spese del titolo 2, si chiede se è possibile stanziare il surplus in uno dei due capitoli summenzionati e soprattutto quale. Il dubbio deriva anche dal fatto che il TUEL disciplina solo il fondo di riserva per le spese correnti.

Risposta

Le norme che regolano l’accantonamento al fondo di riserva sono contenute nell’ art. 166 del Tuel. Le suddette disposizioni non sono derogabili in quanto non previste dall’art. 152 comma 4 lettere da a) a f ) del medesimo Dlgs n. 267/2000.

La costituzione del fondo di riserva di parte capitale è legittimo anche se non previsto espressamente dal Regolamento di contabilità, ma come forma di accantonamento generale, rispetto agli altri accantonamenti, a fronte di oneri non prevedibili. Esso tuttavia non potrà essere utilizzato secondo l’agevolazione disposta dal comma 2 dell’articolo 166, costituendo questo una deroga alle procedure di variazione di bilancio. Come è noto infatti il limite minimo del fondo di riserva è fissato per garantire elasticità al bilancio, il limite massimo per non consentire una eccessiva discrezionalità all’organo esecutivo.

Esso, inoltre, provenendo da un “avanzo” di parte capitale potrà finanziare esclusivamente spese in conto capitale.

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