di Alessandro Festa ed Elena Masini
L’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 disciplina la fattispecie dell’anticipazione di tesoreria, quale strumento per far fronte a momentanee tensioni di liquidità. L’anticipazione non costituisce debito in quanto destinata a essere rimborsata entro la conclusione dell’esercizio. Per quanto attiene alle modalità di registrazione dell’anticipazione il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo 3.26, dispone che la stessa venga iscritta al titolo 7 dell’entrata all’atto dell’utilizzo (piano fin. E.7.01.01.01.001 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) e al titolo 5 della spesa all’atto del rimborso (missione 60, programma 01, piano finanziario U.5.01.01.01.001 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere). Ma come comportarsi alla fine dell’esercizio per eventuali anticipazioni non restituite? Lo stesso principio contabile recita «Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse», chiarendo in maniera inequivoca che, qualora non si sia provveduto a estinguere l’anticipazione entro il 31 dicembre, l’eventuale residuo passivo corrispondente all’anticipazione non restituita debba permanere tra lo stock dei residui passivi al rendiconto e debba essere garantita la corrispondenza con gli accertamenti assunti in entrata. Utilizzo di fondi vincolati di cassa Prima di concedere l’anticipazione di tesoreria, però, il tesoriere è tenuto a utilizzare il saldo dei conti vincolati intestati all’ente destinando tali somme alle necessità di cassa manifestate. Quando questa fattispecie si realizza il tesoriere dovrà staccare due provvisori, uno d’entrata e uno di spesa che l’ente regolarizzerà tra le partite di giro, accertando e incassando sul piano finanziario E.9.01.99.06.001 – Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del Tuel e impegnando e pagando al piano finanziario U.7.01.99.06.001 – Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel. Quando, poi, si riceveranno i primi incassi che non presentano un vincolo di destinazione, il tesoriere è tenuto a ripristinare il saldo dei conti vincolati dai quali, in precedenza, aveva prelevato: anche in tale fattispecie staccherà due provvisori che verranno regolarizzati su E.9.01.99.06.002 – Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel e U.7.01.99.06.002 – Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel. Potrebbe accadere che, stante le difficoltà di cassa che hanno generato la necessità dell’anticipazione di tesoreria, entro il 31 dicembre l’ente non sia riuscito a ripristinare il saldo dei conti vincolati ai quali ha attinto nel corso dell’esercizio. In tal caso, con la chiusura del rendiconto, dovranno essere mantenuti tra i residui le somme non ancora reintegrate. Questa situazione sarà resa evidente dal permanere del residuo attivo sul piano finanziario E.9.01.99.06.002 e del residuo passivo al piano finanziario U.7.01.99.06.002 che, necessariamente, dovranno coincidere. Inoltre, qualora vi fosse anche l’anticipazione di tesoreria da rimborsare, dovrà essere mantenuto il corrispondente residuo passivo alla missione 60, programma 01, titolo 5. Per ovvi motivi non possono invece essere mantenuti residui attivi non riscossi relativi all’anticipazione di tesoreria. Contabilità economico-patrimoniale In caso di anticipazione non rimborsata, il relativo debito andrà evidenziato anche dallo stato patrimoniale, che per l’esercizio 2019 dovrà essere predisposto – seppur in forma semplificata – anche dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, valorizzando il rigo «Debiti verso Banche e Tesoriere» previsto tra i debiti di finanziamento del passivo patrimoniale. L’eventuale presenza di anticipazioni non reintegrate sui fondi vincolati, per contro, non verrà evidenziata dallo stato patrimoniale e sarà visibile solo nei dati contabili analitici, obbligatori per i soli comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nei saldi dei conti 1.3.4.01.01.01.001 – Istituto tesoriere/cassiere, che presenterà un saldo dare coincidente con il saldo avere del conto 1.3.4.01.01.01.002 – Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali).
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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