Anticipazioni di liquidità di competenza dell’OSL, l’ente deve accantonare le risorse per quando rientra in bonis

12 Luglio 2022
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La questione di massima rimessa alla Sezione delle Autonomie ha riguardato il diverso orientamento contabile in merito alla competenza delle anticipazioni di liquidità contratta dall’ente locale, ossia se le competenza sia quella dell’OSL per i relativi pagamenti, oppure le rate appartengono alla gestione corrente dell’ente da inserire nel bilancio riequilibrato. La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.8/2022) ha accoltola tesi che la competenza sia dell’OSL ma l’ente dovrà accantonare le risorse per il trasferimento che avverrà al momento del ritorno in bonis.

I diversi orientamenti

In merito alla competenza nella gestione delle anticipazioni di liquidità vi sono stati due diversi orientamenti.

Il primo orientamento di natura sostanzialista, argomentato dalla Sezione regionale di controllo per il Molise (deliberazione n. 134/2017), soluzione ripresa anche dal Ministero dell’Interno che, con la nota n. 5499 del 18 dicembre 2020, ha espresso il parere che la gestione delle anticipazioni di liquidità, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricadono nella competenza dell’OSL, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Un diverso orientamento della Sezione della Calabria (deliberazione n.32/2022) ha precisato che, la competenza al rimborso delle quote capitale e interessi delle anticipazioni di liquidità contratte prima della dichiarazione di dissesto sono di competenza dell’ente, in quanto l’ultimo inciso dell’art. 255 del TUEL stabilisce che «non compete all’OSL l’amministrazione delle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 222 del TUEL,” (Si tratta delle anticipazioni di tesoreria a breve), nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206».

Le indicazioni della Sezione delle Autonomie

Secondo i giudici della nomofilachia contabile solo in un caso per le anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, è stato previsto il rilascio della delegazione di pagamento ex art. 206 del TUEL. Infatti, si tratta delle cosiddette anticipazioni brevi disciplinate dall’art. 1, commi 849 e seguenti, della legge n. 145/2018 e dall’art. 1, comma 556, della legge n. 160/2019, si trattava in questo caso di un’apertura di credito ordinaria, che esauriva i suoi effetti nello stesso anno di concessione (2019 e 2020). Mentre nelle anticipazioni di liquidità a lungo termine (ex d.l. 35/2013 e successivi finanziamenti) il debito verso il Mef (in realtà e non verso la CDP) contratto dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, è attratto nella massa passiva del dissesto e rientra nella competenza dell’OSL la cui gestione, però, è caratterizzata da un carattere temporaneo e straordinario che cessa con l’approvazione del rendiconto di gestione previsto al comma 11 dell’articolo 256 del TUEL. Al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze. La prima è che l’anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell’ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. La seconda è che, al

termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall’OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate a valere sull’imposta municipale propria e sull’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24.

Pertanto, la Sezione delle Autonomie conclude con il seguente principio di diritto «La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo».

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