La presentazione della cauzione provvisoria mediante assegno bancario non costituisce, a differenza dell’assegno circolare per il quale non è configurabile alcuna incertezza in ordine alla mancanza della relativa provvista presso l’istituto bancario obbligato al pagamento, uno strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie in tutto equivalente al versamento in contanti della somma richiesta e dunque un elemento satisfattivo degli adempimenti richiesti, ai fini della costituzione della cauzione provvisoria.
Corte dei conti-Sardegna, deliberazione n. 8/2010/PAR del 12 febbraio 2010
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento