Nelle gare per il conferimento d’appalti pubblici non viola il principio della collegialità delle operazioni di valutazione della commissione giudicatrice la delega ad alcuni membri dello svolgimento delle attività istruttorie/preparatorie degli elementi sui quali dovrà poi pronunciarsi il plenum.
TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza del 15 giugno 2010, n. 546
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