Applicazione dell’avanzo accantonato al Fondo crediti, dubbi per il finanziamento del medesimo fondo a preventivo

23 Ottobre 2018
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La possibilità di poter finanziare, nel bilancio preventivo, una quota del risultato di amministrazione libero e non vincolato per un suo stanziamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è contenuta nel principio contabile della competenza finanziaria potenziata che al punto 9.2 precisa quanto segue “Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.

Le operazioni effettuate dal Comune

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 16/10/2018 n.111, nella fase di controllo del prospetto delle entrate ha rilevato l’applicazione, nel corso dell’esercizio di bilancio, di un avanzo di amministrazione da parte di un ente locale. A seguito della richiesta al comune dei motivi per i quali, stante la limitazione del risultato di amministrazione libero al 31/12 molto modesto, fosse stato possibile per il Comune applicare un avanzo più elevato, il comune ha risposto che tale maggior avanzo utilizzato troverebbe copertura in due delibere del consiglio comunale con cui si è disposta l’applicazione dell’avanzo a copertura del FCDE. In particolare, nelle delibere precisate si evince che l’Ente ha applicato a preventivo la quota di avanzo accantonata a FCDE al 31.12 e l’ha fatto a finanziamento del FCDE del bilancio di previsione successivo.

Il rilievo della criticità del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili piemontese tale modo di operare da parte dell’ente locale non è corretto. Nel caso specifico, il FCDE al 31.12 era pari ad euro 104.708,46, importo questo superiore a quello iniziale all’1.1 pari ad euro 84.094,05, con la conseguenza che non sussistevano quote svincolate utilizzabili. Ritiene quindi la Sezione che, anche alla luce della mancanza dei necessari chiarimenti, l’applicazione dell’avanzo non sia avvenuta in modo corretto e, pertanto, il FCDE del bilancio di previsione non sia stato coperto in modo adeguato.

In particolare il principio contabile prevede che se la quota da accantonare risulta maggiore rispetto al FCDE al 31.12, occorre spostare la quota libera dell’avanzo nella quota accantonata. Nel caso in cui l’avanzo libero non esiste o dovesse risultare insufficiente, l’ente deve ripianare l’anno successivo o comunque entro la fine della consiliatura tale differenza. Infine nel caso in cui la quota da accantonare dovesse risultare minore rispetto al FCDE al 31.12, il Comune è abilitato a svincolare tale quota con possibile finanziamento del FCDE del bilancio di previsione.

 

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