ARAN Orientamenti Applicativi – Utilizzo personale in convenzione.

L’ARAN con orientamento applicativo RAL_1770_ dell’11/06/2015 ha risposto alla seguente domanda.

E’ possibile stipulare una convenzione, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, per l’utilizzo di un lavoratore dipendente a tempo pieno da altro comune, prevedendo un orario massimo di lavoro di 48 ore settimanali, di cui 30 da eseguirsi presso il comune di appartenenza e le restanti 18 ore presso quello utilizzatore? Il dipendente in questione, già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza sarà incaricato di altra posizione organizzativa presso l’ente utilizzatore, per le 18 ore svolte presso lo stesso. Può ciascun ente liquidare con busta paga le spettanze di propria competenza?

Relativamente a tale problematica, preliminarmente, si ritiene utile ricostruire la effettiva portata dell’istituto:

a)  la disciplina dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione  nel caso di personale utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza;

b)  a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell’orario ordinario d’obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati;

c)  la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

d)  in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al “rispetto del vincolo dell’orario d’obbligo”, si deve ritenere che la utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell’ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l’ente di appartenenza;

e)  quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare  lo stesso lavoratore ma solo nell’ambito dell’orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l’ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

Conseguentemente, si deve escludere ogni soluzione che porti ad un ampliamento dell’orario ordinario di lavoro del dipendente di cui si tratta, neppure ove questo si determini solo in relazione al servizio presso l’ente utilizzatore; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell’art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all’ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell’orario di lavoro. Pertanto, la ripartizione delle prestazioni del dipendente tra l’ente di appartenenza e quello utilizzatore non può portare ad un risultato implicante un mutamento del suo orario di obbligo di 36 ore settimanali.

Indicazioni in ordine alla particolare ipotesi del dipendente utilizzato a tempo parziale, cui sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa sia presso l’ente di appartenenza sia presso il diverso ente utilizzatore, sono ricavabili dagli orientamenti applicativi già formulati in materia e consultabili nella specifica sezione di questo sito.

Infine, si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all’art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.

Al fine di evitare ogni possibile equivoco applicativo, poi, si ritiene opportuno anche ricordare che la disciplina dell’art.14 del CCNL del 22.1.2204 è completamente diversa, nei contenuti e nelle modalità applicative, da quella dell’art.1, comma 557, della legge n.311/2004.

Conseguentemente, deve escludersi ogni possibilità di sovrapposizione, anche solo parziale, delle stesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA