ARCONET: fondo pluriennale vincolato per le spese non impegnate al 31/12

16 Novembre 2023
Modifica zoom
100%

Il nuovo codice dei contratti (il D.Lgs. n. 36/2023) presenta un impatto rilevante anche sulla conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate, così come disciplinata dal § 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011). Per questo argomento risulta molto importante anche la lettura della FAQ n. 53 pubblicata da ARCONET in data 18/10/2023 (laddove si prende anche atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 presenta un grado di approfondimento equivalente al progetto definitivo di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016).

E’ opportuno comunque fare una premessa, ricordando la natura e le condizioni per la costituzione del FPV. Il § 5.4 del citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ha definito il FPV come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata; trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il § 5.4 citato precisa altresì come il fondo pluriennale vincolato sia formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate a esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Dunque, la costituzione del FPV necessita della presenza contemporanea di quattro elementi:

  • le entrate devono essere già accertate;
  • le entrate devono essere vincolate, ovvero destinate al finanziamento di investimenti;
  • le spese, finanziate dalle entrate già accertate, devono essere già impegnate;
  • le spese devono essere esigibili in esercizi successivi a quello nel quale è accertata l’entrata che finanzia le spese.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese di investimento, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, finanziate da entrate vincolate.

Dopo aver visto le condizioni generali per la costituzione del FPV (si ricorda in ogni caso come il citato § 5.4 precisi quattro specifiche tipologie di costituzione del FPV in deroga alle condizioni generali), rileviamo immediatamente che per le spese per le quali si può procedere con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per importi inferiori ad euro 150.000 per i lavori e per importi inferiori ad euro 140.000 per servizi e forniture), finanziate con entrate vincolate o destinate al finanziamento di investimento, qualora:

  • l’entrata sia accertata al 31/12;
  • la spesa sia impegnata, anche mediante affidamento diretto, al 31/12;
  • la spesa sia esigibile nell’esercizio successivo.
  • viene costituito l’FPV che finanzia la spesa nell’esercizio successivo.

Attenzione però che in questo caso non viene costituito l’FPV sull’intero quadro economico dell’opera (non potendosi applicare il § 5.4.9 del principio contabile applicato in esame), bensì solamente per quanto attiene agli impegni di spesa conseguenti agli affidamenti diretti.

Dopo questa importante premessa, approfondiamo la fattispecie della conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate al 31/12, come disciplinata dal § 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, come modificata implicitamente in conseguenza dell’emanazione del D.Lgs. n. 36/2023 (il DM MEF 25/07/2023 non ha aggiornato nel citato § 5.4.9 i riferimenti al vecchio codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) con quelli al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) e tenendo in considerazione la citata FAQ 53 di ARCONET.

Secondo il § 5.4.9, alla fine dell’esercizio, le risorse accantonante nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 dall’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 (attualmente, pari o superiore a euro 40.000 150.000), in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia (le soglie sono indicate dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023), non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni (indicate con le lettere a) e b)) e una delle successive (indicate con le lettere c), d) ed e)):

sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento (nel caso in cui le entrate a copertura della spesa fossero state individuate nell’avanzo di parte corrente, ai sensi del § 5.4.7 dello stesso principio 4/2, nell’ipotesi in cui, in sede di rendiconto, tale avanzo di parte corrente non si sia verificato per un importo pari agli impegni di spesa finanziati con lo stesso avanzo, il FPV non può essere costituito in sede di rendiconto per un importo pari alla mancata realizzazione dell’avanzo di parte corrente);

l’intervento cui il FPV si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici (questa condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra euro 40.000 ed euro 100.000 inferiore ad euro 150.000);

le spese previste nel quadro economico sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate, imputate secondo esigibilità per:

  • l’acquisizione di terreni;
  • gli espropri e le occupazioni di urgenza
  • la bonifica di aree;
  • l’abbattimento strutture preesistenti;
  • la viabilità riguardante l’accesso al cantiere;
  • l’allacciamento ai pubblici servizi;
  • analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;
  • in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate [attivazione tramite la pubblicazione del bando di gara o dell’avviso di indizione della gara, ovvero la pubblicazione di un avviso di preinformazione, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, ovvero la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte, nel caso di procedura senza pubblicazione di un bando (nei casi consentiti)] le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo del progetto di fattibilità tecnica ed economica (in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il FPV si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il FPV e ridotto di pari importo).

Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del FPV è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Dunque, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel FPV riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

– nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente (in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il FPV è comunque conservato);

– nell’esercizio in cui è stato verificato (ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023) il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;

– nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi della progettazione esecutiva;

– nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi della progettazione esecutiva è aggiudicata, e così via.

Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il FPV si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il FPV viene ridotto di pari importo;

entro l’esercizio successivo alla validazione (ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) del progetto destinato ad essere posto a base di gara per concernente l’esecuzione del lavoro/opera pubblico/a dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento [attivazione tramite la pubblicazione del bando di gara o dell’avviso di indizione della gara, ovvero la pubblicazione di un avviso di pre-informazione, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, ovvero la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte, nel caso di procedura senza pubblicazione di un bando (nei casi consentiti)], comprese quelle previste dall’art. 59, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 50/2016 (in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il FPV si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il FPV è ridotto di pari importo).

Dunque, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto attiene alla costituzione del FPV per i lavori pubblici, stante la realizzazione di tutte le altre condizioni già esaminate:

– in caso di importi inferiori ad euro 150.000, è necessario che vi sia stato l’impegno di spesa, anche mediante affidamento diretto, non risultando necessario l’inserimento della spesa nel programma triennale dei lavori pubblici (in caso di importi inferiori ad euro 150.000 non è applicabile il citato § 5.4.9!);

– in caso di importi pari o superiori ad euro 150.000, per poter applicare il § 5.4.9 del principio contabile applicato 4/2, è necessario che la spesa sia stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento