Domanda n. 13:
Nel corso dell’esercizio provvisorio, se i capitoli di spesa riguardanti le consultazioni popolari non presentano adeguati stanziamenti, è possibile variare il bilancio provvisorio in gestione al fine di consentire il regolare svolgimento del referendum del 17 aprile p.v. (in considerazione del rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016)?
Risposta:
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell’esercizio provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è possibile effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07. Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria al punto n. 8.13 prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato).
Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari.
Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione.
Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede “Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”.
A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL.
Segnaliamo il corso
La gestione del bilancio armonizzato
La copertura degli investimenti.
L’esercizio provvisorio.
Il riaccertamento ordinario
Firenze, 22 marzo 2016
Roma, 28 aprile 2016
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento