Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 326 del 9 maggio 2023
Per la compensazione urbanistica si applica l’imposta
E’ soggetta all’Iva la cessione al comune di un’area edificabilea titolo di compensazione urbanistica, non trattandosi né di cessione gratuita né a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 326 del 9 maggio 2023, escludendo l’applicabilità alla fattispecie della disposizione speciale dell’art. 51 della legge n. 342/20200. Il comune interpellante faceva presente di avere stipulato una convenzione urbanistica con una società attuatrice di un piano di costruzione di edilizia privata su un terreno comunale, nell’ambito della quale la società siè impegnata a cedere all’ente, a titolo di compensazione aggiuntiva e per un prezzo convenzionale, un lotto edificabile di sua proprietà. Il quesito verteva sul trattamento Iva di tale cessione, che ad avviso del comune non doveva assoggettarsi all’imposta in quanto pattuita nel quadro di un rapporto giuridico di diritto pubblico, all’interno del quale non si realizza uno scambio di prestazioni tra le parti rientrante nella sfera dell’Iva. Diverso, però, il parere dell’agenzia, che da un lato, ha ravvisato nella fattispecie tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta, e dall’altro ha escluso la possibilità di applicare l’art. 51 citato, in base al quale nonè rilevante ai fini dell’Iva, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Dopo avere richiamato i chiarimenti forniti, riguardo alla predetta disposizione, con la circolare n. 207/2000 e con la risoluzione n. 50/2005, l’agenzia ha osservato che, nel caso in esame, secondo la documentazione agli atti, la società attuatrice si obbliga a cedere al comune un lotto di terreno edificabile a titolo di compensazione aggiuntiva ad un determinato prezzo convenzionale, cessione che costituisce una condizione per il rilascio del permesso di costruire. Le aree per compensazione aggiuntiva sono quindi cedute al comune per compensare la collettività dei benefici privati derivanti dalla concessione del diritto a edificare da parte del comune, diritto edificatorio costituito dall’approvazione del piano particolareggiato. Lo stesso atto notarile di cessione, inoltre, prevede l’applicazione, sul prezzo convenzionale indicato per le aree in esame, dell’Iva nella misura del 22%. Ciò posto, ad avviso dell’agenzia la cessione delle aree in esame a titolo di compensazione aggiuntiva non avviene a titolo gratuito, ma a prezzo convenzionale, ossia dietro corrispettivo, né è pattuito a scomputo degli oneri di oneri di urbanizzazione, sicché risultano carenti i requisiti previsti ai fini dell’esclusione dall’imposta ai sensi del citato art. 51 della legge n. 342/2000. Di conseguenza, essendo la cessione del lotto edificabile in questione effettuata da un un soggetto passivo dell’imposta, essa, diversamente da quanto prospettato dal comune interpellante, risulta rilevante ai fini del tributo.
* Articolo integrale pubblicato sul Ilsole24ore del 12 maggio 2023.
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