Se sono istituite aree di sosta per i veicoli, a pagamento/con sistemi di controllo della durata della sosta, vanno istituite aree, di pari ampiezza e possibilmente nelle stesse aree o, comunque, nelle immediate vicinanze, senza custodia/dispositivi di controllo della durata della sosta; possono essere riservate aree di sosta ai cittadini di determinate zone (da individuare con atto giuntale) e che non devono essere necessariamente gratuite, ben potendo essere anche a pagamento; tali aree sono quelle indicate nel D.M. lavori pubblici 1444/1968. Ne consegue che non possono, fuori del centro abitato, essere riservate zone di sosta a favore dei cittadini, cui sarebbe riservato un trattamento differenziato rispetto a tutti gli altri utenti: un tale comportamento costituirebbe violazione del fondamentale principio d’uguaglianza dei cittadini e della loro libertà di movimento.
(Corte dei conti-Sardegna, deliberazione n. 122/2009/PAR del 27 novembre 2009)
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