A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n.297 del 22.12.2015 del Terzo decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011 dell’armonizzazione contabile, emanato il 1° dicembre e pubblicato sul sito Arconet, all’art.3 rubricato “Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” sono state apportate le seguenti modifiche: “dopo il paragrafo 3.7.5 … 3) sono eliminate le seguenti parole “attraverso il portale per il federalismo fiscale”.
Il punto 3.7.5 precedente era il seguente:
“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per
l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto”.
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