Dopo avere precisato nella prima parte i nuovi principi contabili modificati, qui di seguito saranno fornite indicazioni sulle verifiche di congruità del FCDE da effettuare nel rendiconto 2015.
CONGRUITA’ DEL FONDO A CONSUNTIVO
Il valore del FCDE iscritto al 1° gennaio 2015, per gli enti non sperimentatori, corrisponde al valore effettuato quale primo accantonamento a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. L’iscrizione in bilancio attuata nell’anno 2015 ha subito alcune variazioni, almeno una nella fase di riequilibrio del bilancio, e almeno un’altra in fase di assestamento del bilancio, a fronte ad esempio di possibili variazioni delle entrate. Inoltre, gli enti locali avrebbero dovuto stralciare la parte dei residui in corso dell’anno riferiti agli anni precedenti che avevano perso la ragione giuridica del loro mantenimento (es. Quote inesigibili a seguito di fallimento delle imprese, sgravi effettuati a fronte di errori in fase di accertamento delle entrate, in caso di prescrizione ecc.), con possibile utilizzazione del FCDE. ..
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