Armonizzazione contabile – La base di computo del FCDE all’esame dei giudici contabili

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 19/11/2015)

La verifica sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili sulla costituzione del nuovo Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sostitutivo del precedente Fondo Svalutazione Crediti, nasce da un quesito posto ai giudici contabili, ed in particolare a quest’ultimi si chiede:

  • se, in sede di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, si debba tenere conto anche dei residui attivi (nella specie: entrate tributarie per accertamenti ICI) per i quali sussista già un corrispondente residuo passivo volto a finanziare spese di investimento che, in caso di mancata riscossione dei residui attivi, non verrebbe realizzato;
  • se, in sede di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità si debba tenere conto dei residui attivi (entrate derivanti da servizio idrico) anche di ruoli di annualità non ancora emesse, pur in presenza di atti che documentano l’erogazione del servizio, inserendo nella base imponibile l’intero importo del gettito derivante dal ruolo da emettere o se invece sia possibile, alla luce del citato principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, inserire nella base imponibile una quota calcolata applicando una percentuale, data dalla media del non riscosso nel biennio precedente dei ruoli già emessi.

La risposta alle sopra indicate domande è fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.410, depositata in data 10/11/2015.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA