Secondo il Governo, che ha impugnato la citata legge regionale, vi sarebbe stata violazione (pari a circa 31 Milioni di Euro) delle disposizioni di cui all’art.3 comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale dispone che “nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico”.
In altri termini, la Regione effettuando un rinvio dell’assorbimento del citato disavanzo tecnico, piuttosto che prevederne la copertura nella citata legge di bilancio, avrebbe violato le disposizioni dell’art.81 della Carta Costituzionale in base alla quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
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