di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 25/1/2016)
Si era già anticipato con un precedente articolo (vedi Armonizzazione contabile – L’attestazione dei rapporti creditori/debitori con le società partecipate del 4 dicembre 2015) le problematiche sollevate dalla Sezione regionale della Corte dei conti lombarda, in merito al seguente quesito rivolto alla nomofilachia contabile “se la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali, imposta, fino al 2014, dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 e, dal 2015, dall’art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011, debba essere asseverata dal solo organo di revisione dell’ente locale socio o anche dall’organo di revisione (collegio sindacale o revisore contabile) della società partecipata ovvero, in assenza di quest’ultimo, da altro competente organo, preventivamente individuato dall’ente locale socio, della società o dell’ente strumentale”.
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.2, depositata in data 20 gennaio 2016 fornisce a tal fine un indirizzo univoco a cui le Sezioni territoriali dovranno uniformarsi.
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