Per effetto delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica con la legge n. 163 del 2016 (attuativa dell’articolo 15 della legge n. 243 del 2012), a partire dall’esercizio finanziario 2017, è stata introdotta una profonda revisione della struttura della legge di bilancio.
Una delle principali novità consiste nell’accorpamento della legge di stabilità e della legge di bilancio, che ha acquisito natura sostanziale.
La legge di bilancio si compone di due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II (tabellare) relativa al bilancio a legislazione vigente e alle variazioni non derivanti da disposizioni normative.
Le suddette innovazioni introdotte dalla legge di contabilità, attuate per la prima volta con la legge di bilancio 2017-2019, non interessano il disegno di legge di assestamento che continua ad avere la stessa natura degli anni precedenti. Esso sarà composto della sola Sezione II dell’attuale legge di bilancio.
Con la legge di assestamento saranno possibili, come negli anni precedenti, solo eventuali modifiche alla Parte II – Sezione II dell’articolato della legge di bilancio 2017 (Approvazione degli stati di previsione), relativa agli articoli 2 e seguenti, limitatamente alla sistemazione di aspetti concernenti il contenuto formale delle norme stesse. Inoltre, con il disegno di legge di assestamento (articolo 33, comma 3 legge 196/2009) possono essere proposte, limitatamente all’esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse e quindi, nell’ambito della spesa, anche tra programmi di Missioni diverse, restando comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
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