Il danno erariale per la Procura
La Procura contabile ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio, oltre al direttore generale per mancata sorveglianza dell’incarico affidato, in ragione dell’illegittimità per l’affidamento di un incarico legale esterno che, nel caso di specie riguardava la contestazione dell’ente nei confronti della responsabilità nell’audit affidata ad una società esterna. A dire della Procura, infatti, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 2730/2012) ha evidenziato che il patrocinio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, ossia “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa”. Ciò non elide la responsabilità in caso di affidamento diretto, in quanto per gli appalti esclusi la scelta avrebbe dovuto avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, previo invito di almeno cinque concorrenti. Inoltre, in presenza di una avvocatura interna, troverebbero applicazione le disposizioni di cui all’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01 in ragione del principio di autosufficienza della struttura interna all’ente. In questo caso, per il PM contabile, il danno erariale discenderebbe nel non rispetto delle regole dell’autosufficienza amministrativa, oltre al fatto che la scelta sarebbe avvenuta in assenza di procedure trasparenti con relativo incarico fiduciario.
Le indicazioni del Collegio contabile
Rispetto a quanto asserito dalla Procura in merito alla trasparenza della scelta del legale, deve essere evidenziato che, successivamente il nuovo codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) ha assimilato il conferimento di un singolo incarico al contratto di opera intellettuale, confermando la totale esclusione dei servizi legali, tra i quali la “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’ art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni”, dalla disciplina codicistica, eliminando anche il confronto tra i cinque professionisti. Pertanto, l’affidamento disposto dall’ente è sicuramente una via percorribile ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni quali: la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’ esercizio di una determinata funzione , accertando una reale ricognizione operata sulle professionalità in servizio; la complessità dei problemi da risolvere che necessitano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno; la indicazione specifica dei criteri e contenuti per lo svolgimento dell’ incarico; l’ indicazione della sua durata; la proporzione tra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’ utilità conseguita dall’ Amministrazione. In altri termini, l’art.7 del D.lgs. n. 165/2001 costituisce norma che, oltre a far riferimento agli incarichi per attività di studio e consulenza, non esclude gli incarichi a professionisti del libero foro per la difesa in giudizio della pubblica amministrazione (Sez.II Centr. n. 405/2019), sicché nella specie, nell’atto di conferimento del singolo incarico legale il menzionato articolo costituisce base normativa operativa. In altri termini, la scelta fiduciaria avrebbe dovuto essere assistita da adeguata motivazione che, in presenza di una avvocatura interna da esternare sia in ordine al deficit di natura quantitativa sia in ordine ai deficit di natura qualitativa nei su richiamati provvedimenti di affidamento dell’incarico.
Tuttavia, nel caso di specie, la “straordinaria natura del giudizio trattato”, unitamente alla rilevante complessità delle questioni controverse con elevatissimo importo del giudizio, afferente a certificazione dei bilanci di un’ azienda sanitaria pubblica, con principi di revisione contabile, e contabilità pubblica applicata alle aziende sanitarie locali, costituiscono condizioni che, pur non idonee a “scriminare” l’ illecito contabile oggetto di causa, non appaiono determinare una condotta gravemente colposa. In assenza, pertanto, della colpa grave il responsabile del servizio deve essere assolto.
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