A fronte dell’interpretazione del giudice di legittimità, contrario all’interpretazione dei giudici contabili, l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, ha emesso un proprio atto di orientamento al fine della gestione unitaria degli adempimenti da parte degli enti locali, qualora si dovessero trovare nella condizione di dover pagare i contributi previdenziali e assistenziali ad amministratori liberi professionisti.
La normativa di riferimento
L’art. 86 del TUEL, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, dispone, nei primi due commi, quanto segue:
“1. L’amministrazione locale provvede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81.”.
“2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [poi emesso: d.m. 25.05.2001] sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.”.
L’orientamento della magistratura contabile
Alcuni Collegi contabili (tra le tante: Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, deliberazione n. 21/2019) hanno avuto modo di precisare che, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa, con onere del lavoratore autonomo di comprovare tale astensione in costanza di espletamento del mandato amministrativo.
L’orientamento del Giudice di legittimità
Secondo la Cassazione (Cass.24615/23; Cass. n.18396/2024) la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 86 del TUEL, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l’aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. Pertanto, l’espressione “allo stesso titolo” dell’art.86, co.2 mira a chiarire solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Oltre al tenore letterale della normativa, militano nel merito anche ragioni sostanziali in quanto, per i liberi professionisti, impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro, ossia come mantenimento dell’attività lavorativa, diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.
Orientamento dell’Osservatorio
Pur in presenza di due diversi orientamenti, al fine di evitare inutili spese per possibili contenziosi innanzi al Giudice del lavoro, secondo l’Osservatorio sembra preferibile l’ipotesi interpretativa proposta dalla Corte di cassazione, in considerazione del potere nomofilattico della Cassazione cui fa riferimento la giurisprudenza di merito del giudice del lavoro, con conseguente orientamento dell’Osservatorio:
“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.
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