Nel comma 2, dell’articolo 4, del decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011 – convertito nella legge 106/2011), è contenuta un’importantissima novità in materia di regolarità contributiva. Viene, infatti, introdotto un comma 14-bis all’articolo 38 del codice dei contratti, ai sensi del quale per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti potranno produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del Durc.
Tale previsione normativa comporta un’evidente semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento a quelle di modico importo, cui sono soggetti gli enti locali e le altre stazioni appaltanti. D’altro canto anche sul sito della Avcp nelle faq dedicate al Durc si conferma quanto sopra: “D5. Il Durc è autocertificabile? (articolo 44-bis del d.P.R. n. 445/2000, introdotto dall’articolo 15 comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011; circolare Inps n. 98/2012 e circolare presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012).
Il legislatore, considerando la peculiarità della disciplina relativa al Durc, ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. ad esempio l’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011 relativo all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro e circolare Ministero Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 7)”.
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