DI Anna Guiducci
Nel preventivo le norme speciali per favorire l’attuazione del piano Nel 2022 e 2023 indicatore dei tempi di pagamento in base ai dati degli enti
Il Pnrr e il Piano per gli investimenti complementari saranno le linee guida per la programmazione degli enti locali del prossimo triennio, da varare entro fine anno. La necessità di snellire la realizzazione degli investimenti ha imposto deroghe all’ordinamento finanziario. Tra i primi provvedimenti, la deroga ai limiti di utilizzo degli avanzi di amministrazione negli enti in disavanzo.
Secondo le regole attuali, l’importo massimo di avanzo applicabile al bilancio non può superare l’ammontare iscritto alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l’Fcde e del Fal, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare nel primo esercizio del preventivo. L’articolo 15 del Dl 77/2021 dispone che le risorse ricevute per Pnrr e Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere utilizzate in deroga ai limiti. Per accelerare l’impegno di spesa, lo stesso articolo 15 consente l’accertamento delle entrate dalle risorse Pnrr e Pnc sulla base della deliberazione di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità. Anche nel corso dell’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria è possibile variare il bilancio iscrivendo i relativi finanziamenti statali ed europei per investimenti, in deroga all’articolo 163 del Tuel. La deroga vale dal 2021 al 2026.
Gli enti territoriali, in quanto soggetti attuatori dei progetti Pnrr, potranno poi ottenere anticipazioni di cassa dal Mef. Il decreto Pnrr permette, per consentire il tempestivo avvio e l’esecuzione degli interventi a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali. L’erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle Pa centrali titolari degli interventi, nell’ambito delle disponibilità del conto di tesoreria centrale istituito per l’attuazione del programma Next Generation Eu.
Sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, il decreto Pnrr permette infine agli enti locali di calcolare, negli esercizi 2022 e 2023, il debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili. Occorre però che tutti gli enti, anche quelli soggetti alle rilevazioni Siope, inviino la comunicazione prevista dal comma 867 della legge 145/2018 relativa ai due anni precedenti e che sia effettuata verifica da parte degli organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile. In caso di sforamento degli obblighi sui tempi di pagamento, resta infine confermato l’obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, che deve essere stanziato con apposita delibera dell’organo esecutivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se l’ente è in esercizio o gestione provvisori.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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