È stata presentata, in consiglio comunale, una mozione per l’utilizzo di una quota dell’avanzo disponibile di amministrazione, allo scopo di indire un bando per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori soglia prima e dopo l’imputazione dell’impegno. La maggioranza del consiglio ha respinto la proposta, motivando che «l’utilizzo della quota dell’avanzo disponibile di amministrazione non può essere finalizzato all’apertura di un bando per l’assunzione di un dipendente». Non sono riuscito a trovare conferma a tale affermazione nel Dlgs 118/2011 e vorrei conoscere il parere dell’esperto. Il principio contabile contenuto nell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 indica, al paragrafo 9.2.12, le condizioni in cui può essere applicato l’avanzo di amministrazione libero, prevedendo casi specifici e tassativi nell’ottica di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente. Le priorità di destinazione dell’avanzo libero sono le seguenti: – la copertura dei debiti fuori bilancio; – i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; – il finanziamento di spese di investimento; – il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; – l’estinzione anticipata dei prestiti. È chiaro, dunque, che la spesa per l’assunzione di personale dipendente non rientra in alcuna di queste fattispecie, in quanto si tratta di una spesa continuativa nel tempo (anziché “non permanente”).
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
* Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore dell’11/12/2023
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