Avvio delle opere indifferibili per gli enti locali titolari di interventi PNRR

11 Ottobre 2022
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Con il DPCM del 28 luglio 2022  sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC.

Il DPCM è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell’aggiornamento dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/2022.

L’articolo 7 del medesimo DPCM definisce la procedura di tipo semplificato riservata agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, ricompresi nell’Allegato 1 al citato decreto, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/2022, gli enti locali, i cui interventi sono inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento, la percentuale indicata nell’Allegato 1 al decreto. Per tutti gli investimenti non ricompresi nell’Allegato 1 del richiamato articolo 7 gli enti locali sono tenuti a seguire la procedura ordinaria.

Tale percentuale spetta agli enti locali beneficiari dei contribuiti confluiti all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” (relativamente alla linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell’8/11/2021) e di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (relativamente alla linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019: Decreto di assegnazione del 30/12/2021).

Per tali tipologie di investimenti viene previsto che l’accesso al fondo avvenga sotto forma di preassegnazione di contributo nella misura del 10%, senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori. La preassegnazione costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio.

Per quanto riguarda la linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018, all’interno dell’Allegato 1 al presente Comunicato, che ne costituisce parte integrante, è data evidenza degli Enti e delle relative opere con data di avvio delle procedure di affidamento a partire dal 18 maggio 2022, beneficiari dell’incremento del 10% di cui sopra.

Per quanto riguarda la linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 (Decreto di assegnazione del 30/12/2021), all’interno dell’Allegato 2 al presente Comunicato, che ne costituisce parte integrante, è data evidenza degli Enti e delle relative opere con data avvio delle procedure di affidamento a partire dal 18 maggio 2022, beneficiari dell’incremento del 10% di cui sopra.

Negli Allegati, sono altresì ricompresi gli enti, che, sebbene non abbiano ancora dato avvio alle procedure di affidamento, risultano nei termini per procedere ai relativi affidamenti entro il 31 dicembre 2022.

Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del DPCM, ciascuna amministrazione finanziatrice, nei limiti dell’ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, tenendo conto delle specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e delle verifiche espletate ai sensi del successivo comma 2, può rimodulare la richiamata preassegnazione del contributo.

Si precisa che il DPCM prevede che non sia necessaria un’istruttoria preventiva da parte dell’Amministrazione finanziatrice ai fini della preassegnazione. In tale ottica, la verifica della sussistenza della disponibilità delle risorse di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n.50/2022 (derivanti dalla rimodulazione delle somme indicate nei quadri economici dell’intervento e da eventuali somme disponibili relative ad altri interventi già collaudati) avverrà solo successivamente, secondo le modalità indicate dall’articolo 7, comma 2, del DPCM citato e dalle indicazioni che verranno fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si ribadisce che rappresenta condizione necessaria per poter usufruire del contributo del Fondo opere indifferibili l’avvio, tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento così come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del DPCM citato.

Nel caso in cui dovesse essere rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo sopra indicato, in base a quanto previsto all’articolo7, comma 3, del DPCM attuativo della norma, l’Amministrazione dovrà provvedere all’annullamento della preassegnazione.

Scarica l’Allegato 1

Scarica l’Allegato 2

 

Fonte: Ministero dell’Interno

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