La Corte dei conti Lombardia (
parere n. 133 del 16 marzo 2011), in risposta ad un comune che si trova in difficoltà nell’operare il taglio delle entrate da contributi statali a seguito dello sforamento del patto, affronta la questione se sia ammissibile in sede di preventivo applicare l’avanzo presunto 2010. Il via libero, affermano i giudici contabili, è concesso, in casi eccezionali; a condizione però che: si tratti di avanzo libero e non vincolato, l’ avanzo sia effettivo e risultante a seguito di una completa e precisa verifica della sussistenza di residui attivi e che sia stata già adottata la delibera di Giunta di approvazione della proposta di rendiconto da sottoporre al Consiglio dalla quale risulti l’esistenza dell’avanzo e l’organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull’esistenza del risultato finale positivo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento