La pubblicazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro tre mesi dall’approvazione del bilancio; in caso di mancato rispetto, l’ente locale sarà sottoposto a sanzioni per un importo da 516,46 euro a 5.164,57 euro, oltre alla comunicazione all’autorità giudiziaria competente da parte del garante per la radiodiffusione e l’editoria (art. 6 legge 67/1987).
A decorrere dal 1.1.2010, secondo quanto previsto dall’art 32, commi 2 e 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, le amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale o anche mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati i bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.
A decorrere dal 1.1.2013 la pubblicazione dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell’ente (art. 32, commi 5, legge 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento