Bilanci in sicurezza entro il 31/7 

Italiaoggi
28 Giugno 2024
Modifica zoom
100%
di MASSIMO VENTURATO
La causa prevalente di tali situazioni è derivante dalla mancata riscossione delle entrate
Piano pluriennale di riequilibrio se i conti si mettono male
Entro il 31 luglio prossimo i consigli comunali degli enti locali saranno chiamati a deliberare sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sull’assestamento generale al bilancio di previsione 2024/2026. Questo è quanto previsto dagli artt. 193 e 175 del Tuel. In passato, tali adempimenti erano previsti entro il 30 settembre. I deliberati sono due: il primo consiste nella verifica del permanere della situazione di equilibrio di bilancio, adempimento che va effettuato anche in assenza di un bilancio approvato. E’ per questo motivo che Il legislatore ha pensato di anticipare detto adempimento di due mesi rispetto al passato e ciò per mettere nelle condizioni l’ente, qualora fosse necessario, di avere il tempo utile per porre in essere tutte quelle azioni utili per garantire la copertura delle spese strutturali quali le spese per il personale, per il rimborso delle rate di mutuo, le spese per le utenze energetiche, sempre più soggette ad aumenti di prezzo, oltre alle spese per i servizi necessari. Per fare ciò, si procede con il secondo adempimento che è quello dell’assestamento generale ovvero della ricognizione delle poste contabili al fine di porre in essere una sorta di aggiustamento di bilancio già approvato prevedendo delle variazioni con utilizzo di maggiori entrate accertate e riscuotibili ovvero di minori spese nel rispetto della loro congruità al fine di finanziare maggiori spese. Ma non solo. Qui entra in campo l’organo di revisione che deve verificare, oltre all’assenza di debiti fuori bilancio certificata dai responsabili di servizio, la correttezza degli accantonamenti quali il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso, il fondo per eventuali passività potenziali e quello per passività derivanti da organismi partecipati. Nell’area riservata del sito www.inrel.it è stato messo a disposizione degli associati uno schema di verbale per la formulazione del parere. Anche peri residui, ancorché siano stati riaccertati prima dell’approvazione del rendiconto, è necessario effettuare una ricognizione alla luce di eventuali nuovi elementi che mettano in discussione la loro permanenza e così come per le eventuali cancellazioni di impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato è necessario dichiarare l’indisponibilità della quota del FPV destinata a dare copertura delle spese di cui si è cancellato l’impegno (Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna deliberazione n. 173/2021/PRSE). A questo punto, qualora si rilevasse che a seguito di maggiori accantonamenti derivanti da tali verifiche, non si è in grado di garantite tutte le coperture delle spese previste in bilancio, è necessario porre in essere le azioni per la salvaguardia dell’equilibrio del bilancio stesso. Fatto salvo non si riesca a realizzare nuove o maggiori entrate, come quelle per esempio derivanti dall’aumento di contributi a carico degli utenti per i servizi a domanda individuale, non resta che effettuare un taglio delle spese che non siano quelle strutturali di cui sopra. Succede, però, che in taluni casi anche dopo il taglio di tutte le spese possibili, l’ente non possa ancora garantire l’equilibrio di bilancio. Se viene acclarata una situazione insostenibile sul piano della copertura delle spese strutturali, non resta che ricorrere ad un Piano Pluriennale di Riequilibrio ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL, sempreché ci siano i margini per l’assorbimento della quota di rimborso del fondo di rotazione nei futuri esercizi sulla base della durata prevista (quattro, dieci, quindici o al massimo vent’anni). Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 22 dicembre scorso (Comune di Farra in Sabina), che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui si prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti possa essere attribuito a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del TUEL, crea uno stop non indifferente per molti enti in difficoltà finanziaria. La questione è ancora aperta e merita sicuramente un intervento del legislatore per trovare una soluzione e per evitare una deriva di dissesti. Sulla situazione finanziaria degli enti locali in Italia ha fatto una fotografia la Fondazione Nazionale Commercialisti che ha evidenziato che il 84 % degli enti locali in dissesto o pre dissesto finanziario sono concentrati nel sud Italia e nelle isole dove è concentrata la maggior parte dei piani di riequilibrio. La causa prevalente di tali situazioni è derivante dalla mancata riscossione delle entrate che si attesta su una media del 30/40% nel sud Italia rispetto alla media nazionale del 60/70 %. La FNC propone, tra le varie soluzioni per prevenire dette situazioni patologiche, l’introduzione del rating finanziario degli enti locali. A parere di chi scrive, servono norme a disposizione degli amministratori di semplificazione per esercitare azioni di riscossione coattiva nei confronti di chi non versa le imposte oltre a disposizioni che introducano dei sistemi automatici di decadenza di chi opera senza il rispetto della legge mettendo a repentaglio la stabilità degli enti non solo per i cittadini di oggi ma anche per quelli delle prossime generazioni.
In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 28 giugno 2024

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento