Poiché il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (previsto dall’art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni) non ha natura tributaria, le norme sulla “
sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”
non trovano applicazione con riferimento al potere del comune di determinazione dell’entità del canone stesso. La precisazione arriva dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 73/2011), in risposta ad un comune che, per l’anno 2011, prevede la trasformazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) in Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP).
Due le ragioni argomentate dai giudici contabili. Innanzi tutto, la TOSAP è un’entrata tributaria, mentre il COSAP rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale. In secondo luogo, la TOSAP ha una disciplina legislativa (in particolare, è prevista e disciplinata dal capo II del d.lgs. n. 507/1993), mentre per il COSAP l’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 demanda l’intera disciplina al regolamento comunale. Conseguentemente, con riferimento al canone in parola, la potestà normativa dell’ente locale è più ampia in quanto l’ente locale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina sia le tariffe. In maggior dettaglio, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 446/97 (legge sul riordino della disciplina degli enti locali) che disciplina la “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, i predetti enti locali “
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”
. Ad ogni modo, detti regolamenti che disciplinano l’accertamento e la “riscossione dei tributi e delle altre entrate” devono essere “informati” ai criteri enumerati dal comma 5 dell’art. 52 cit..
Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia 8/2/2011, n. 73/2011
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