Secondo la corte dei conti (sezione di controllo Piemonte, deliberazione 26/2011) le risorse economiche aggiuntive previste ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 1 aprile 1999, debbono ritenersi incluse nei vincoli di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, in quanto la logica di quest’ultima previsione, come delle altre contenute nel medesimo provvedimento, è quella di congelare la dinamica retributiva del pubblico impiego (incluse le risorse per il trattamento accessorio), al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria del Paese (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia parere n. 972/2010). Ciò anche se così facendo finiscono per consolidarsi, oltre quanto previsto per legge, le conseguenze del mancato rispetto del Patto di stabilità, in quanto la restrizione è effetto di una diversa normativa che, per il superamento della crisi economico-finanziaria fa leva, fra l’altro, sull’invarianza del trattamento economico dei dipendenti, compreso quello accessorio.
Riferimenti normativi:
Articolo 9, al comma 1:“per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14”
Trattamento accessorio, art. 9, comma 2-bis: “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
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