Primo
La tagliola sugli incarichi colpisce quelli per studi e consulenza, mentre sono fuori quelli di ricerca e le collaborazioni autonome.
La giurisprudenza contabile (sin dalla deliberazione SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005) aveva già offerto definizioni delle voci:
– gli incarichi di studio fanno riferimento all’articolo 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta espositiva della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell’ente;
– le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad un esperto esterno. Queste ultime possono assumere un vario contenuto (ad es. soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili), sfociando anche in valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici.
Secondo
Non è possibile individuare in via interpretativa tipologie di esclusione dal tetto di spesa, valorizzando ad esempio “l’autofinanziamento” dell’attività.
Terzo
Il rispetto del limite di spesa è requisito per la legittimità del conferimento dell’incarico di consulenza e studio. Il superamento del vincolo di spesa e la violazione del regime restrittivo si traduce in una violazione di legge, costituendo vizio di validità del provvedimento amministrativo, motivo per l’annullamento d’ufficio dell’atto di affidamento sotto il profilo amministrativo, illecito disciplinare e causa di responsabilità erariale (delibera n. 1051 del 13/12/2010 – indagine sul fenomeno degli incarichi di consulenza e di collaborazione autonoma affidati dagli enti locali della Lombardia nell’anno 2009).
Riferimento normativo
Articolo 6 comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010): “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia 7/2/2011, n. 68/2011
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