Bilancio consolidato e direttive del Comune alle partecipate

27 Ottobre 2023
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Come è noto, il paragrafo n. 3.2 dell’All. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prescrive, perentoriamente e senza eccezione alcuna, che prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo debba impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, le quali, come detto, riguardano modalità e tempi di trasmissione del bilancio d’esercizio degli enti considerati e le informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato.

Ciò anche in dipendenza del fatto che sull’ente capogruppo ricade la competenza – e la correlata responsabilità – di coordinamento di tutte le attività finalizzate alla predisposizione del bilancio consolidato (paragrafo 1, del citato principio contabile).

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica, è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

  1. gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
  2. le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

Conseguentemente, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Valle d’Aosta, nella delib. n. 28 del 17 ottobre 2023, è stigmatizzabile il comportamento del Comune che non precisa quali direttive e con quali atti siano state adottate e trasmesse agli organismi partecipati. Secondo i giudici, l’adozione “una tantum” di dette direttive in tempi passati e non più oggetto di valutazione e di comunicazione ai soggetti interessati, non appare sufficiente ad assicurare il rispetto della disciplina contabile.

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